SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE O DELLA REVOCA DELLA PATENTE ...

 Scheda informativa URP
DescrizioneLa violazione di norme di comportamento dettate dal codice della strada di particolare gravità o la commissione di determinati reati comporta l'applicazione da parte del Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida. La sospensione è altresì applicata nell'ipotesi in cui da una violazione alle norme del codice della strada derivi un incidente stradale con danno alle persone.
Il provvedimento di sospensione è inoltre adottato su richiesta del questore, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, nell’ipotesi di ammonimento disposto quale misura di prevenzione delle condotte di violenza domestica.
Il conducente, qualora abbia commesso una violazione che non costituisce ipotesi di reato e dalla quale non sia derivato un sinistro stradale, può presentare istanza intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e per non più di tre ore al giorno, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione di cui all’art. 33 della L. 104/1992. Qualora l’istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
Ai sensi dell’art. 120 C.d.S., inoltre, la patente di guida è revocata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi, nonché ai soggetti destinatari dei divieti di cui agli artt. 75, comma 1 lettera a) e 75 bis, comma 1, lettera f) del medesimo D.P.R. In tal caso, il destinatario del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi almeno tre anni e dopo aver ottenuto la riabilitazione.
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  Altre informazioni
Requisiti richiedente
Documentazione da presentareL'istanza volta ad ottenere il permesso di guida per determinate fascie orarie di cui all'art. 218 c.d.s., deve essere corredata della documentazione prevista nella sezione "Allegati Mod.E".
Documenti presenti nel fascicolo
Normativa di riferimentoD.Lgs 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada;
D.P.R. 16/12/1992, n. 495, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada.
Termine presentazione della domandaL'istanza di permesso orario deve essere presentata entro cinque giorni dal ritiro della patente di guida.
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari)
Eventuale spesa prevista
Modalità informatiche di pagamento del servizio
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari)
Reclami e ricorsiAvverso l’ordinanza emessa dal Presidente della Regione nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e dell’art. 6 del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150, è ammesso ricorso al Giudice di Pace di Aosta entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Avverso l'ordinanza di revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 120 c.d.s., è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
NoteUlteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente al n. 0165/275711 o 0165/275712.

Tempo medio:
Per la sospensione della patente di guida, in relazione a violazioni non costituenti ipotesi di reato, 15 giorni.
Per la sospensione della patente di guida, in relazione a violazioni costituenti ipotesi di reato, 15 giorni.
Per la sospensione della patente di guida, in conseguenza di incidenti stradali con danno alla persona, 45 giorni.
Per la revoca della patente di guida per carenza dei requisiti morali 80 giorni.
Per la revoca della patente di guida per violazioni non costituenti ipotesi di reato 18 giorni.

Tempi per evadere la richiesta:
ai sensi dell’art. 218 c.d.s., il provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di violazioni che non costituiscono ipotesi di reato, deve essere emesso entro venti giorni decorrenti dal ritiro della patente, anche nell’ipotesi in cui sia stato concesso il permesso orario.
Nell'ipotesi di revoca della patente per carenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 c.d.s., il provvedimento deve essere emesso entro tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 73 e 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309.
Allegati
 Dove Rivolgersi
AssessoratoPresidenza della regione
DipartimentoDipartimento legislativo e aiuti di stato (13.)
StrutturaSanzioni amministrative (13.4.)
Ufficio
IndirizzoVia Ollietti 3 - 11100 Aosta
Telefono0165/275711 0165/275712
Fax0165/275757
E-Mailsanzioniamministrative@regione.vda.it
PECsanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it
Referente procedimentoStefano Ferrucci
DirigenteStefano Ferrucci
Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia
Orario di apertura al pubblico09.00-14.00