Elenco servizi per categorie

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 ACUSTICA AMBIENTALE
La Regione rilascia l'autorizzazione all'attività di tecnico competente in materia di acustica ambientale, per l'effettuazione dei rilievi di tipo acustico sia in ambiente di lavoro che in ambiente esterno.
 AGENZIE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
L'attività riguarda il rilascio, sulla base della programmazione numerica e delle disposizioni del regolamento regionale, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività, la vigilanza sulle Agenzie autorizzate, l'organizzazione e l'espletamento degli esami per l'abilitazione dei titolari delle Agenzie medesime.
 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Possono viaggiare gratuitamente le seguenti categorie di persone: - i decorati con medaglia d'oro e d'argento al valor militare e civile; - le persone prive della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori; - i sordomuti e loro eventuali accompagnatori; - gli inabili, invalidi di guerra, civili e del lavoro, portatori di handicap, con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'ottanta per cento, nonché i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto. Possono viaggiare a tariffa agevolata, fino alla gratuità, secondo la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare (I.S.E.E.): - le persone a partire dall'età di sessantacinque anni compiuti .
 ALBO REGIONALE AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI
Tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono l'attività di trasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di iscrizione all'albo regionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. L'attività consiste nell'istruttoria delle pratiche nelle varie fasi previste.
 ASSEGNAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER IL SOCCORSO SULLE PISTE DA DISCESA
Ai sensi della l.r. 31/2001, aggiornata dalla l.r. 4/2016, le spese per le infrastrutture, per le attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo sono a carico del gestore. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può intervenire a sostegno delle spese di cui sopra, in considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso. I gestori delle piste, o gli incaricati della gestione, devono porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, con particolare riferimento alla sicurezza e praticabilità delle piste, ai sensi della l.r. n. 9/1992 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) e del relativo regolamento di esecuzione, n. 2/1996; deve quindi essere garantito anche un efficace servizio di soccorso agli infortunati, da attuarsi mediante idoneo personale, in numero adeguato all’estensione del comprensorio. La Giunta regionale approva annualmente, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l'ammontare massimo della spesa destinata al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa nonché la sua ripartizione fra i gestori delle piste interessati, in relazione all'estensione delle piste gestite e alla potenza degli impianti di risalita. I gestori delle piste di sci di discesa sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita domanda corredata di un elenco delle piste e degli impianti esercìti dal richiedente e di cui quest'ultimo preveda, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno novanta giorni durante la successiva stagione invernale, o di cui abbia assicurato il funzionamento durante la precedente stagione estiva. Alla liquidazione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede secondo le seguenti modalità: a) il 70 per cento della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 31 dicembre; b) la totalità della spesa riferita allo sci estivo, di norma entro il 31 dicembre; c) il saldo della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo. Qualora sia accertato un periodo di funzionamento invernale dei comprensori sciistici inferiore a novanta giorni, la liquidazione della spesa è disposta in misura proporzionalmente ridotta, fatto comunque salvo il recupero delle eventuali somme eccedenti già liquidate.
 ATTIVITA' ESTRATTIVE - COLTIVAZIONE DI CAVA
Autorizzazione alla coltivazione di cava, rilascio della concessione alla coltivazione di cava di cui all'art. 10 della l.r. 5/2008, nelle aree ricomprese nel P.R.A.E (Piano Regionale delle Attività Estrattive) attualmente vigente.
 ATTIVITA' ESTRATTIVE - CONCESSIONE MINERARIA
Rilascio della concessione mineraria di materiali solidi di prima categoria, di acque minerali naturali, di sorgente e termali
 ATTIVITA' ESTRATTIVE - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI FOSSILI E DEI MINERALI DA COLLEZIONE
Chiunque intenda svolgere attività di ricerca e raccolta di fossili e minerali da collezione, sul territorio della Valle d'Aosta, deve darne comunicazione scritta all'assessore regionale competente che rilascia, entro 60 giorni, apposito attestato di iscrizione al registro regionale dei ricercatori e raccoglitori. L'attestato di iscrizione al registro regionale costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ricerca su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone dove è fatto divieto (deliberazione della Giunta regionale n. 3054 del 24 ottobre 2008). (l.r. 15 aprile 2008, n. 10)
 ATTIVITA' ESTRATTIVE - PERMESSI DI RICERCA
Rilascio del permesso di ricerca di materiali solidi di prima categoria, di acque minerali naturali, di sorgente e termali.
 ATTIVITA' ESTRATTIVE - VALORIZZAZIONE SITI MINERARI DISMESSI
Rilascio della concessione o dell'autorizzazione per la gestione dei siti minerari dismessi.
 AUTOMEZZI PESANTI - CIRCOLAZIONE FESTIVA IN DEROGA AI DIVIETI
Il Presidente della Regione, nell'esercizio delle funzioni prefettizie, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, dispone il divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di cose. Il Presidente della Regione, può tuttavia autorizzare, su domanda, la circolazione di tali automezzi nei giorni di divieto nei casi e con le modalità indicate in apposito decreto pubblicato annualmente.
 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DI SPECIE DI FLORA AD USO COMMERCIALE
Domanda in carta soggetta ad imposta di bollo per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di specie di flora ad uso commerciale (artt. 5 - 6 - 7 l.r. 7 dicembre 2009, n. 45)
 AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISCARICHE DI RIFIUTI
I soggetti che intendono realizzare o gestire discariche di rifiuti devono presentare apposita domanda alla Regione.
 AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI RECUPERO DI RIFIUTI
I soggetti che intendono realizzare o gestire impianti di recupero di rifiuti devono presentare apposita domanda alla Regione.
 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Le Imprese che, nell'ambito della propria attività, possono provocare emissioni in atmosfera di agenti inquinanti, devono richiedere allo Sportello Unico degli Enti Locali, prima della realizzazione dell'impianto che emetterà tali inquinanti, apposita autorizzazione (A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale). Analoga richiesta deve essere presentata da chi intende trasferire l'attività o effettuare modifiche sostanziali agli impianti autorizzati. Nel caso in cui la gestione degli impianti sia a carico di Enti Pubblici la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata alla Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria dell'Assessorato opere pubbliche territorio e ambiente. In caso di cambio di titolarità di un'autorizzazione rilasciata dalla Regione ai sensi dell'art. 269 e 272 del d.lgs. 152/2006 ed ancora in corso di validità, il titolare della stessa deve presentare tale richiesta alla Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente. In caso di cambio di titolarità di un'Autorizzazione Unica Ambientale il titolare deve presentare la richiesta al SUEL.
 AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI ELETTRODOTTI
La Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria si occupa del procedimento istruttorio ed autorizzativo ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, compresa la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti, secondo le procedure previste dalla legge. I suddetti procedimenti prevedono anche la partecipazione pubblica che consiste principalmente nella possibilità per il singolo cittadino di visionare la documentazione in istruttoria e presentare eventuali osservazioni scritte in merito.
 AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI VOLO ALPINO
La Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria del Dipartimento ambiente, si occupa del procedimento istruttorio ed autorizzativo per l’ottenimento dell’autorizzazione al volo alpino ai fini della tutela ambientale.
 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
La Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazzioni ambientali e qualita' dell'aria si occupa dell'istruttoria relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale, disciplinata dal Titolo III–bis, parte seconda del D.lgs. 152/2006 (a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 128/2010). L’art. 4, comma 4, lettera c) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. indica che: “l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”. Secondo quanto stabilito nelle definizioni (art. 5 del D.lgs. 152/2006) per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende: “o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore”. La procedura di AIA prevede la comunicazione di inizio procedimento da inviare al soggetto “gestore” dell’impianto proposto. Dal ricevimento della suddetta comunicazione il soggetto ha tempo 15 gg. per provvedere alla pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale (oppure a livello nazionale se si tratta di progetti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato) di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione della documentazione e trasmettere le osservazioni. Partecipazione pubblica e tempi istruttori: A) Forma di pubblicità che definisce i termini per la partecipazione pubblica: - per la procedura AIA i termini entro i quali il pubblico può formulare osservazioni (in forma scritta) decorrono dalla data di pubblicazione sul quotidiano da parte del proponente; B) Termini di tempo per la partecipazione: - per la procedura AIA i termini entro i quali il pubblico può formulare osservazioni sulla domanda di autorizzazione sono di 30 gg. dalla data di pubblicazione dell’annuncio.
 AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE
La Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria si occupa del procedimento istruttorio ed autorizzativo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità nell'ambito di un procedimento unico di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 "Integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari ed energetiche". I suddetti procedimenti prevedono anche la partecipazione pubblica che consiste principalmente nella possibilità per il singolo cittadino di visionare la documentazione in istruttoria e presentare eventuali osservazioni scritte in merito.
 AUTOSCUOLE
L'attività riguarda la gestione di tutte le operazioni relative all'esercizio dell'attività di autoscuola, a partire dal controllo dei requisiti di legge per l'avvio dell'attività stessa, l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sull'attività delle Autoscuole abilitate, il rilascio dei tesserini abilitativi agli insegnanti di teoria e agli istruttori di guida.
 CERTIFICATO PER CESSIONE A TITOLO GRATUITO E/O MOVIMENTAZIONE ESEMPLARI DI ANIMALI E VEGETALI INSERITI IN ALL. A. CITES
Qualunque detentore di esemplari inseriti nell'all. A del Reg. CE 338/97, applicativo della convenzione internazionale di Washington (CITES) in Italia, è obbligato a fare richiesta di rilascio di relativo certificato per la movimentazione dei suddetti esemplari, sia all'interno del territorio nazionale sia Comunitario, al fine di ottenere una preventiva autorizzazione di tale spostamento. Sono esentati dalla succitata richiesta i detentori degli esemplari muniti di certificato CITES comunitario, ai sensi dell'art. 8.3 reg. CE 338/97.
 CONTRIBUTI MOBILITA' SOSTENIBILE
Con deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 05 febbraio 2023, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi a fondo perduto di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. 16/2019.
 DANNI ARRECATI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE E AI TERRENI AGRICOLI. INDENNIZZI.
Risarcimento danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture ed ai terreni agricoli
 DANNI PROVOCATI DAGLI ANIMALI PREDATORI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO. CONTRIBUTI
Contributi volti all'attuazione di misure preventive finalizzate a mitigare l'impatto della fauna selvatica sul patrimonio zootecnico
 DANNI PROVOCATI DAGLI ANIMALI PREDATORI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO. INDENNIZZI
Indennizzo per i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico.
 DEFINIZIONE DEI PUNTI DI ATTERRAGGIO PER L'ATTIVITA' DI ELISKI SUL TERRITORIO REGIONALE
La Regione disciplina l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel proprio territorio. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m. 500 dal suolo. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1.500 slm, con l'eccezione delle elisuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione. Nelle zone non interessate dai divieti di cui sopra, sono autorizzabili attività di trasporto passeggeri aventi per oggetto il trasporto di sciatori in quota detto “eliski”. Tale trasporto deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori, anche nelle successive discese di sci. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'Assessorato competente e definendone i punti di atterraggio. Sono autorizzabili attività di volo con atterraggi e decolli nell'ambito dei comprensori individuati e descritti nell'allegato A della legge e che può essere modificato mediante deliberazione di Giunta regionale, previa richiesta degli enti comunali interessati e all’acquisizione del parere positivo emerso dalla conferenza delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di tutela dell'ambiente naturale e di turismo, su proposta della struttura regionale competente. L'istruttoria per l'aggiornamento delle mappe, le regole di effettuazione del servizio e il modello di convenzione sono state approvati dalla DGR 1342 del 7 ottobre 2016.
 DENUNCIA NASCITA IN CATTIVITA' O PROPAGAZIONE ARTIFICIALE DI ANIMALI E PIANTE IN CITES E RICHIESTA CERTIFICATI
Applicazione normativa CITES - Chiunque detenga animali o piante inseriti negli allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 da cui discenda una nuova generazione, è obbligato a fare denuncia della nascita o dell'avvenuta propagazione artificiale dei nuovi esemplari entro 10 giorni dall'evento, al servizio certificazioni CITES.
 IMPOSTA REGIONALE DI TRASCRIZIONE
E' un tributo provinciale meglio noto con l'acronimo IPT (imposta provinciale di trascrizione), di competenza della Regione (imposta regionale di trascrizione – IRT) in attuazione dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690. La gestione dell'IPT è affidata al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
 INDENNIZZO PER VEICOLI DANNEGGIATI DA COLLISIONI CON ANIMALI SELVATICI
Indennizzi a favore dei proprietari dei veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici.
 ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI (PROCEDURE SEMPLIFICATE)
Compete alla Regione l'iscrizione delle imprese che effettuano recupero dei rifiuti secondo le procedure amministrative semplificate.
 PATENTAZIONE DEL PERSONALE DEGLI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO
Per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, ad ogni impianto devono essere preposti un direttore di esercizio, un capo servizio e il personale necessario alla sua conduzione. Tale personale, per poter svolgere le proprie funzioni, deve possedere adeguati requisiti tecnico-professionali, fisici e morali e deve superare un apposito esame atto a verificarne le capacità professionali e operative. Per ottenere il riconoscimento dell’idoneità alla funzione di Direttore di Esercizio o di Capo Servizio, l’interessato deve presentare presso la struttura infrastrutture funiviarie apposita domanda in bollo contenente: 1) l’indicazione della categoria di impianti per la quale intende ottenere l’idoneità, 2) i dati relativi alla residenza, 3) l’indicazione del titolo di studio posseduto e dell’iscrizione all’ordine professionale relativo, qualora richiesto, 4) la dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; 5) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale risulti che l’interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l’interdizione dalla professione o da un’arte, ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Alla domanda devono inoltre essere allegati: 6) il certificato medico rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, 7) il curriculum delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti a fune presso gli impianti corredato delle relative attestazioni. A seguito dell’esito favorevole degli esami la SIF rilascia all’interessato il patentino di idoneità a validità regionale per l’espletamento della funzione di Direttore di Esercizio o di Capo Servizio per gli impianti della categoria richiesta. Per svolgere l’attività sugli impianti, una volta in possesso del patentino di idoneità, l’interessato e la società esercente devono richiedere l’assenso alla nomina dell’interessato alle funzioni di Direttore di Esercizio o di Capo Servizio di uno o più impianti. A tal fine la società esercente presenta alla SIF apposita domanda in bollo, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta: 1) copia della lettera con la quale il legale rappresentante della società esercente nomina il soggetto proposto Direttore di Esercizio o Capo Servizio per l’impianto (o gli impianti) interessati; 2) dichiarazione con la quale il soggetto proposto accetta espressamente l’incarico elencando tutti gli impianti (eventualmente ubicati anche in altre regioni), per i quali svolge già le funzioni di Direttore di Esercizio o di Capo Servizio, con il relativo peso U.C.I. calcolato secondo le modalità prescritte. Il soggetto proposto come Direttore di Esercizio o Capo Servizio deve: a) avere la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell’impianto (o degli impianti) per cui si chiede la nomina, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l’impianto (o gli impianti) stesso; b) in alternativa, presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire la propria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi; a tali effetti è sufficiente peraltro documentare che in uno dei suddetti comuni l'interessato dispone di una residenza secondaria, anche se limitatamente ai periodi di funzionamento dell'impianto; c) in alternativa, presentare motivata istanza di deroga all’obbligo di residenza, ai sensi dell’art. 91, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80, motivandola adeguatamente e precisando se tale deroga viene richiesta per un determinato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato; in ogni caso l’istanza suddetta deve essere convalidata con l'esplicito consenso alla deroga da parte della società esercente. La SIF, verificata la completezza della documentazione richiesta ed eventualmente effettuata una prova pratica sull’impianto, rilascia il proprio assenso alla nomina di Direttore di Esercizio o di Capo Servizio.
 PATENTI
L’attività riguarda il rilascio patenti per la conduzione dei veicoli a motore ed unità da diporto entro le 12 miglia (a vela e a motore), per esame, conversione o in via amministrativa, compresi i titoli abilitativi per la guida professionale
 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INFORMAZIONI
Informazioni relative alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, in relazione alla responsabilità dei procedimenti, riguardanti l'iter di approvazione delle varianti sostanziali ai piani regolatori generali comunali (artt. 15 e 15b della l.r. 6 aprile 1998, n. 11), delle varianti non sostanziali (art. 16 della l.r. 11/1998) e dei regolamenti edilizi (art. 54 della l.r. 11/1998), le richieste di deroga da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio (art. 88 della l.r. 11/1998), le richieste di deroga alle determinazioni del PTP (art. 8 della l.r. 11/1998), le cartografie degli ambiti inedificabili (art. 38 della l.r. 11/1998).
 PIANO REGOLATORE COMUNALE - ITER DELLA DEROGA AL PRG
Informazioni relative alla procedura di deroga al Piano Regolatore Generale e del Regolamento edilizio comunale. Le disposizioni del PRG e del RE sono derogabili limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico. Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga non possono essere mutati di destinazione per un periodo di vent’anni da quando sono ultimati i lavori.
 PIANO REGOLATORE COMUNALE - ITER DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE
Informazioni relative alla procedura di variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale comunale. Le varianti non sostanziali sono quelle modifiche allo strumento urbanistico comunale (diverse da quelle “sostanziali” e dalle “modifiche non costituenti variante”) che, a titolo esemplificativo, possono riguardare: - modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione che non attengano all’impostazione generale del PRG - Modifiche alla perimetrazione delle zone territoriali (per le zone B,C,D e F in misura non superiore all'1%) ; - l’individuazione di un’area a servizi e l’apposizione del relativo vincolo espropriativo.
 PIANO REGOLATORE COMUNALE - ITER DELLA VARIANTE SOSTANZIALE
Informazioni relative alla procedura di variante sostanziale al Piano Regolatore Generale comunale. art. 14 L.r. 11/98 (...) 2. Sono varianti sostanziali generali al PRG le modifiche che: a) riconsiderano lo strumento urbanistico nella sua interezza e lo modificano organicamente; b) attengono ad una impostazione programmatica del PRG, con particolare riguardo alla disciplina degli equilibri funzionali e della dotazione complessiva dei servizi; c) superano i limiti massimi di cui al comma 3, lettere b), c) e g). 3. Sono varianti sostanziali parziali al PRG le modifiche che: a) incrementano, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica o di condizioni di sviluppo economico, l'indice di edificabilità delle destinazioni d'uso ammesse nelle zone territoriali, in misura superiore al 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione del PRG vigente; b) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica, la superficie territoriale delle zone di tipo Ba o Ca, come definite con deliberazione della Giunta regionale, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 5 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13, e quantificata per tipologia di zona territoriale interessata; c) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di nuove condizioni di sviluppo economico, la superficie territoriale delle zone di tipo B o C, diverse da quelle di cui alla lettera b), nonché delle zone territoriali di tipo D o F, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13, e quantificata per tipologia di zona interessata; d) comportano, per le zone territoriali di tipo Eb, Ec e Eg qualificate di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato: 1) aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, con esclusione di quelle di cui alle lettere a), b) e c); 2) relativamente alle destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), e fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti, la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 unità bovine adulte (UBA); e) comportano, per le zone territoriali di tipo Ee e Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato, nei limiti stabiliti dagli articoli 38 e 40 delle norme di attuazione del PTP; f) comportano, per le zone territoriali di tipo E qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, riduzioni della perimetrazione, in ogni caso non superiori al 10 per cento della superficie territoriale, ad esclusione di quelle che derivano: 1) dall'ampliamento di altre zone territoriali di tipo E, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale; 2) dall'ampliamento di zone territoriali di tipo A; 3) dall'ampliamento delle altre zone territoriali, derivanti dalle modifiche di cui alle lettere b) e c); g) comportano, per le zone territoriali di tipo Eh, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato per la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 UBA, fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti; h) apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 7, lettera d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al 10 per cento; i) individuano nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri; j) attengono alle modificazioni introdotte ai sensi dell'articolo 15, comma 16, relativamente alla zonizzazione del piano, ad esclusione dei terreni per i quali, a seguito della revisione della cartografia degli ambiti inedificabili, la classe di rischio idrogeologico sia stata ridotta al valore di bassa pericolosità. 4. Gli incrementi di cui al comma 3, lettere b) e c), sono consentiti ad avvenuta attuazione, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio, di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento. 5. Le percentuali di incremento di cui al comma 3, lettere b) e c), si intendono riferite alle superfici territoriali individuate dal PRG all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale di cui all'articolo 13 e sono riferite all'intero arco di validità temporale dello stesso. 6. L'individuazione di nuove zone territoriali, oggetto di variante sostanziale parziale, deve interessare aree contigue a zone insediate o insediabili, già dotate di opere di urbanizzazione primaria, definendo analoghi parametri edificatori.
 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO - ITER DELLA DEROGA AL PTP
Informazioni relative alla procedura di deroga al Piano Territoriale paesistico. Le disposizioni del PTP sono derogabili in via eccezionale dalla Giunta regionale solo nel caso di opere di interesse generale e di lavori ed interventi di particolare rilevanza sociale ed economica.
 PIANTE MONUMENTALI
Tutela degli alberi monumentali come definiti dall'art. 2 della L.R. 50/1990.
 REALIZZAZIONE E GESTIONE DI AREE VERDI, DELLE AREE ATTREZZATE E DEI PERCORSI DELLA SALUTE
Interventi per l'insediamento e la cura del verde pubblico, per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati.
 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Informazioni relative alla procedura di adozione, approvazione o modifica al regolamento edilizio comunale. Ogni Comune deve essere dotato di regolamento edilizio. Il regolamento edilizio comunale disciplina: a) la composizione, la durata, la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia, qualora prevista; b) gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque alla legittimazione delle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio; c) i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio o urbanistico; d) le caratteristiche del prodotto edilizio. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, un regolamento edilizio tipo da porre a disposizione dei Comuni.
 REPERTORIO CARTOGRAFICO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Presso l'Ufficio Cartografico è possibile consultare e acquistare materiale cartografico e fotografico.
 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI IN ZONE SOGGETTE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO
Realizzazione di lavori di scavo, movimento terra o taglio piante in aree di territorio soggette al vincolo idrogeologico
 RICHIESTA PRELIEVO CARBURANTI IN RECIPIENTI
Per il prelievo di carburanti in recipienti da parte di utenti in possesso di cingolati, attrezzature agricole, macchinari o veicoli non rifornibili presso i distributori di carburanti deve essere richiesta l'autorizzazione alla Struttura sviluppo energetico sostenibile.
 RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI E ALL'ESERCIZIO DELLA SCORTA TECNICA
Rilascio delle autorizzazioni per il transito di veicoli eccezionali e per il trasporto in condizioni di eccezionalità, sulle strade regionali e comunali della Valle d’'Aosta e sui tratti di strade statali la cui competenza è in capo alla Regione. Rilascio delle autorizzazioni all’'esercizio di scorta tecnica (funzione prefettizia).
 RILASCIO DI PARERI ED AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' ED AZIONI ALL'INTERNO DELLE AREE NATURALI PROTETTE
Disciplina le attività e gli interventi all'interno delle riserve naturali regionali.
 SCARICHI ACQUE REFLUE
I privati cittadini e gli Enti pubblici che intendono scaricare acque reflue in acque superficiali o nel suolo, di origine domestica o urbana, devono essere in possesso di apposita autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Regione. (le autorizzazioni di scarichi originati da imprese sono di competenza del SUEL - Sportello Unico Enti Locali)
 SMALTIMENTO LIQUAMI ORGANICI
Tutti coloro che intendono conferire liquami organici concentrati provenienti da attività produttive e fanghi provenienti dallo spurgo di fosse biologiche, fosse imhoff presso l'impianto di depurazione consortile di Brissogne o il centro trattamento delle acque reflue di Arnad, devono essere autorizzati dalla Regione.
 SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI
Tutte le imprese ovvero un gestore di rifiuti che intenda esportare o importare rifiuti sono tenuti, a trasmettere una notifica scritta all’autorità competente di spedizione. Le funzioni di autorità di spedizione e destinazione sono in capo alla Regione autonoma Valle d'Aosta per il proprio territorio.
 STRADE REGIONALI INFORMAZIONI SULLA VIABILITA'
Componendo i numeri telefonici sottoindicati è possibile ricevere informazioni sulla transitabilità delle strade classificate regionali. Negli altri casi bisogna rivolgersi agli enti che hanno le rispettive competenze: - per le strade statali all'ANAS; - per le autostrade alle società concessionarie SAV e RAV; - per le strade comunali ai Comuni interessati.
 TRANSITO SU STRADE PODERALI
Autorizzazione per motivi di lavoro, di servizio o di studio, alla circolazione con veicoli a motore su strade oggetto di divieto in più comuni.
 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
La Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientale e qualità dell'aria si occupa dell'istruttoria relativa alla Valutazione ambientale strategica (VAS) di Piani e Programmi, secondo le procedure previste dalla legge. I suddetti procedimenti prevedono anche la partecipazione pubblica che consiste principalmente nella possibilità per il singolo cittadino e/o per le associazioni di visionare la documentazione in istruttoria e presentare eventuali osservazioni scritte in merito.
 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
La Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazzioni ambientali e qualita' dell'aria si occupa dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) di Piani e Programmi, secondo la procedura prevista dalla legge.
 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazzioni ambientali e qualita' dell'aria si occupa dell'istruttoria relativa alla Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) sui progetti di opere e di interventi E’ prevista anche la partecipazione pubblica che consiste principalmente nella possibilità per il singolo cittadino e/o per le associazioni di visionare la documentazione in istruttoria e presentare eventuali osservazioni scritte in merito.
 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
La Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazzioni ambientali e qualita' dell'aria si occupa dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) sui progetti di opere e di interventi, secondo le procedure previste dalla legge. Il suddetto procedimento non prevede la partecipazione pubblica, che è demandata alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale, in caso di esito positivo della verifica di assoggettabilità.
 VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER INTERVENTI E PIANI ALL'INTERNO DI SITI NATURA 2000
Disciplina le attività e gli interventi all'interno dei siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC) - (valutazione di incidenza)
 VEICOLI
L’attività riguarda immatricolazioni, collaudi, revisioni tecniche ed amministrative relativamente ai veicoli a 2 o più ruote