Modalità di concessione


Modalità per la concessione e l’utilizzo della sala conferenze della Biblioteca Regionale.
(Regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3 e Regolamento regionale 24 aprile 2001, n. 1)

Art. 23
1. I locali, la sala conferenze, gli spazi espositivi e le attrezzature della Biblioteca sono destinati ai servizi e alle iniziative della stessa, dell’Assessorato regionale competente in materia e dell’Amministrazione regionale.
2. Gli enti, le istituzioni scolastiche della regione, le associazioni ed i privati possono chiedere l’uso in via occasionale della sala conferenze, degli spazi espositivi e delle aule di lavoro della Biblioteca.
3. Sono escluse dall’uso di cui al comma 2 tutte le manifestazioni aventi finalità commerciali, tranne quelle relative alla produzione editoriale, e tutte quelle richieste da organizzazioni politiche, sindacali o religiose.
4. I locali della Biblioteca individuati al comma 1 possono essere concessi dal dirigente per:
        a - presentazione di libri, di autori, di collane editoriali, di altre iniziative editoriali, di case editrici, di periodici;
        b - letture e drammatizzazioni di testi letterari;
        c - allestimento, inaugurazione e presentazione di mostre;
        d - corsi di formazione senza fine di lucro;
        e - presentazione di attività dell’Amministrazione regionale, degli enti locali, degli enti pubblici e delle scuole;
        f - proiezione di filmati, trasmissioni televisive, diapositive, ascolti musicali con commento;
        g - conferenze, proiezioni, dibattiti, incontri di contenuto culturale, scientifico, informativo;
        h - presentazione di iniziative a scopo benefico.

5. L’assessore regionale competente in materia può concedere, ove ricorrano particolari motivi, l’uso dei locali di cui al comma 1 per casi non compresi nel comma 4.
6. le richieste per l’uso dei locali della Biblioteca devono essere presentate almeno venti giorni prima della data stabilita per l’avvenimento. Sulla richiesta è effettuata una valutazione tecnica volta a verificare la coerenza con le finalità della l.r.28/1992.
7. L’uso non saltuario dei locali della Biblioteca rimane disciplinato dall’art. 10 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (regime dei beni della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

Art. 24
1. L’uso dei locali di cui all’art. 23 è gratuito per le strutture dell’Amministrazione regionale e per le istituzioni scolastiche della regione.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale determina le tariffe dovute per l’uso dei locali da parte di richiedenti non contemplati al comma 1, i rimborsi spese per l’eventuale utilizzo delle attrezzature e le modalità di esazione in applicazione dell’art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 499.
3. Gli organizzatori di manifestazioni concernenti presentazioni di libri e simili devono lasciare almeno una copia dell’opera in omaggio alla Biblioteca.