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  • 03/29/2020 - 15:36 - Covid19 – Alcune precisazioni in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli

03/29/2020 - 15:36 - Covid19 – Alcune precisazioni in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli

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La Presidenza della Regione ricorda che, ai sensi dell’art. 1, lett. f, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, è consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari. Allo stesso modo nell’allegato 1 del decreto, così come confermato nell’allegato 1 al successivo DPCM 25 marzo 2020, fra le attività ammesse sono previste le coltivazioni agricole e la produzione di prodotti animali.
Ciò deve, però, essere inquadrato nell’ambito della filiera della coltivazione e della produzione agricola, prettamente alimentare, di carattere imprenditoriale, per cui è da ritenere ammessa, oltre che la produzione, la commercializzazione presso le rivendite autorizzate o presso il domicilio di prodotti (quali trapianti, barbatelle, piante da frutto, semenze, fertilizzanti, ecc.) solamente in favore di imprese agricole, con consegna ai titolari, famigliari, coadiuvanti e dipendenti, nel puntuale rispetto delle norme sanitarie volte al contenimento della propagazione del contagio.

Non è invece ammessa la vendita di tali prodotti agricoli a soggetti che non traggono dall’attività agricola reddito, ma svolgono tale attività per autoconsumo che, come già precisato da una precedente nota del Soggetto attuatore dell’Emergenza Covid-19, devono osservare le disposizioni generali per tutta la popolazione e restare a casa e non svolgere le attività agricole all’aperto, fatte salve quelle attività, quali i trattamenti fitosanitari, che, su indicazione delle autorità competenti, sono resi obbligatori per prevenire problematiche di ordine generale.

Fonte: Presidenza della Regione



       

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