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  • 07/22/2020 - 13:20 - Referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Adempimenti preparatori del procedimento referendario

07/22/2020 - 13:20 - Referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Adempimenti preparatori del procedimento referendario

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L’Ufficio elettorale regionale rende noto che, con circolare del Ministero dell’Interno, sono stati comunicati i primi adempimenti di maggiore urgenza per l’organizzazione del procedimento referendario.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri dì ciascuna Camera.

Il testo del quesito referendario è il seguente:
Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?

Le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE O REFERENDARIA
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale o referendaria, sì applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali o referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione dì quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER IL REFERENDUM
Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa. In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 28 luglio 2020.
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE. CABINE E ALTRO MATERIALE
OCCORRENTE PER ARREDAMENTO SEGGI
Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione del referendum in oggetto, e quindi entro il 2 agosto 2020, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, i Sindaci, o gli Assessori delegati, di tutti i comuni, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.
Tra le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, una di esse deve essere destinata al portatori di handicap.

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI
In vista delle consultazioni elettorali e referendarie in oggetto, si dispone in tutti i comuni della Repubblica l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).
Per la regolare esecuzione della revisione in oggetto, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà entro martedì 4 agosto 2020, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.
Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.
Entro giovedì 6 agosto 2020, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni. Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza ln altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.
Entro l'anzidetto termine del 6 agosto 2020, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.
Entro domenica 16 agosto 2020, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi domenica 20 settembre 2020, in quanto lunedì 21 settembre 2020 costituisce prosecuzione delle operazioni di votazione) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del comune.
Entro venerdì 21 agosto 2020, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.
Entro sabato 5 settembre 2020, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.
Entro lo stesso termine di sabato 5 settembre 2020, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti dì cui all'art. 5, comma 5-bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento dì dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI INDIZIONE DEL REFERENDUM
Il giorno di giovedì 6 agosto 2020 ( 45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei sindaci di tutti i comuni, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio online e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco (o altro organo di vertice del comune), con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi per il referendum in oggetto nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.
Il manifesto dovrà essere altresì pubblicato dai comuni nei rispettivi albi pretori online.
Lo stesso 45° giorno antecedente quello di votazione, cioè giovedì 6 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nei comuni in cui si svolgeranno le elezioni amministrative, si dovrà provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio online e all'affissione in altri luoghi pubblici del relativo manifesto di convocazione dei comizi, con la data e gli orari della votazione. In sede locale, in caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e d'intesa con le Regioni, potrà essere predisposto e pubblicato e affisso un unico manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni regionali e comunali.

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Fonte: Presidenza della Regione - Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta



       

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