La Presidenza della Regione informa che, oggi, sabato 21 marzo 2020, il Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività in Valle d’Aosta impegnate nella gestione dell’Emergenza Covid-19, Pio Porretta, ha diramato una nota inviata a tutti i comuni della Valle d’Aosta contenente alcuni chiarimenti in merito all’ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020 del Presidente della Regione.
A fronte della crescente diffusione dell’emergenza sanitaria che ha ormai coinvolto quasi tutti i comuni valdostani, il Soggetto attuatore ha ricordato che, con la suddetta ordinanza, è stata disposta la chiusura dei cantieri al fine di limitare ancor più gli spostamenti e contenere gli assembramenti.
Nella nota, il Soggetto attuatore Porretta ha precisato che dal campo di applicazione dell’ordinanza sono esclusi :
• i cantieri impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, quali la fornitura di energia elettrica, di acqua potabile, di gas o di altri combustibili;
• i cantieri necessari per il ripristino di strutture a seguito di eventi o malfunzionamenti o la messa in sicurezza di strutture ed abitati. Rientrano in tali casistiche, la manutenzione della rete viaria, la riparazione degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione, le attività di disgaggio conseguenti a frane, smottamenti, valanghe, caduta massi;
• i cantieri impegnati nella sanificazione di locali o impianti, quali attività di sanificazione di uffici o di attrezzature, al fine della tutela della salute pubblica;
• i lavori di messa in sicurezza all’interno dei cantieri, quali attività di messa in sicurezza di uno scavo, di una copertura in corso di rifacimento o di una demolizione in corso, in vista della chiusura del cantiere;
Ha inoltre precisato che è ammessa invece la prosecuzione delle attività di cantiere di per sé vietate, limitatamente al tempo strettamente necessario alla chiusura delle stesse, quali il ricovero di mezzi o di materiali e lo smontaggio di attrezzature.
Ha ricordato che, nei cantieri aperti, devono sempre essere rispettate le misure di protezione previste dalla normativa a tutela dei lavoratori dal pericolo di contagio.
Per quanto riguarda i cantieri agricoli, il Soggetto attuatore Porretta ha precisato che sono da considerarsi cantieri agricoli e quindi soggiacenti alle restrizioni indicate solo quelle attività che dispongono di titolo abilitativo temporaneo (quale SCIA o altro titolo).
Per le altre attività agricole, che non sono da considerarsi cantieri temporanei ma attività ordinarie, vale la disciplina generale di cui all’art. 1 punto 4) del DPCM 11 marzo 2020 che consente, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Tale disposizione vale esclusivamente per le attività svolte da imprese agricole, per mezzo dei loro titolari, familiari, coadiutori e dipendenti.
Tale disposizione non vale invece per chi dall’attività agricola non trae reddito, ma svolge attività agricola per l’autoconsumo.
Questi ultimi dovranno dunque osservare le disposizioni generali per tutta la popolazione e restare presso la propria abitazione, fatte salve quelle attività, quali i trattamenti fitosanitari, che, su indicazione delle autorità competenti, sono resi obbligatori per prevenire problematiche di ordine generale.
Link della nota del Soggetto attuatore: https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=76876
Fonte: Presidenza della Regione– Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste