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  • 08/24/2020 - 13:18 - Elezioni 2020 – Obbligo di pubblicazione dei curricula vitae e dei certificati penali dei candidati

08/24/2020 - 13:18 - Elezioni 2020 – Obbligo di pubblicazione dei curricula vitae e dei certificati penali dei candidati

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Come già ricordato con precedente comunicato del 21 febbraio 2020, i partiti e i movimenti politici, che si sono presentati alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020, devono pubblicare, come prescritto dall’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle votazioni e, quindi, entro il 6 settembre 2020, sul proprio sito internet, con modalità facilmente accessibili, il curriculum vitae e il certificato penale del casellario giudiziale, riferiti a ciascuno dei propri candidati (a tale proposito vedasi anche il comunicato del 31 luglio 2020 relativo alla proroga della scadenze della certificazione del casellario giudiziale).

Curricula vitae e certificati penali dei candidati dovranno essere anche pubblicati in apposita sezione, denominata Elezioni trasparenti, del sito internet della Regione, al seguente link: https://www.regione.vda.it/amministrazione/Elezioni/elezioni-trasparenti_i.aspx. A tale fine, i partiti, i movimenti politici e le liste di candidati devono comunicare tempestivamente, scrivendo all’indirizzo PEC segretario_generale@pec.regione.vda.it, il link ai propri siti ove tale documentazione è pubblicata.

Analoghi adempimenti sono previsti per le liste e i candidati alla carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, vale a dire, per la Valle d’Aosta, il solo Comune di Aosta. La pubblicazione deve essere effettuata sempre entro il 6 settembre 2020. Curricula vitae e certificati penali saranno anche pubblicati sul sito internet del Comune di Aosta, nella sezione denominata Elezioni trasparenti.

Si ricorda che la mancata pubblicazione dei dati richiesti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 12mila a 120mila euro (articolo 1, comma 23, della l. 3/2019).

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Fonte: Presidenza della Regione – Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste



       

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