• Homepage
  • PresseVDA
  • 07/31/2020 - 12:50 - Elezioni regionali e comunali del 20 e 21 settembre 2020: proroga scadenza certificazione casellario giudiziale (legge 9 gennaio 2019, n. 3)

07/31/2020 - 12:50 - Elezioni regionali e comunali del 20 e 21 settembre 2020: proroga scadenza certificazione casellario giudiziale (legge 9 gennaio 2019, n. 3)

Indietro

La Presidenza della Regione, sentito l’Ufficio del casellario giudiziale, comunica che i certificati penali eventualmente già rilasciati nei primi mesi dell’anno per la pubblicazione, unitamente al curriculum vitae, nel sito internet dei partiti e movimenti politici al fine di ottemperare ai nuovi adempimenti previsti dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), conservano validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Quanto sopra in relazione a quanto stabilito dall’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, che ha disposto che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, …, comunque denominati, …, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, inclusi i certificati del casellario giudiziale richiesti ai sensi dell’articolo 24 del dPR 313/2002.
Nella pagina dedicata alle elezioni regionali del sito internet della Regione, chiunque fosse interessato può reperire il facsimile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per ottenere la riduzione dell’imposta di bollo nella misura della metà rispetto all’importo ordinario, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della l. 3/2019, nel caso in cui il certificato sia richiesto per la candidatura alle elezioni regionali e comunali (per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

0672
us

Fonte: Presidenza della Regione - Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta



       

Indietro