WHITE LIST CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE

 Scheda informativa URP
DescrizioneLa legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e il D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2013 disciplinano l’istituzione, presso ogni Prefettura, dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a tale rischio (c.d. “White List”). Si tratta di un elenco di imprese nei confronti delle quali è stata preventivamente verificata la non soggezione al rischio di inquinamento mafioso ed al quale le Pubbliche Amministrazioni od Enti equiparati devono fare riferimento per le verifiche antimafia richieste dalla legge. Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012:
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. PREFETTURA COMPETENTE La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.
Nella Regione Valle d’Aosta l’iscrizione nella c.d. “White list” è disposta dai competenti uffici della Questura, cui deve essere presentata la relativa domanda.
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
L'istanza potrà essere trasmessa all’Ufficio antimafia della Questura di Aosta, specificando nell'oggetto "Richiesta iscrizione in white List":
• per posta elettronica certificata all'indirizzo: dipps104.00r0@pecps.poliziadistato.it
• via fax al numero 0165/279453;
• per posta ordinaria indirizzata a:
Questura di Aosta
Divisione polizia anticrimine-Ufficio antimafia
C.so Battaglione Aosta n. 169-11100 Aosta (Ao)
L'istanza deve inoltre essere trasmessa, per conoscenza, anche a:
Presidenza della Regione - Struttura affari di prefettura - P.zza della Repubblica n. 15 - 11100 Aosta (AO) - MAIL: whitelist@regione.vda.it
Esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, la Divisione polizia anticrimine dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
L’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione “Prefettura”. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte emergano condizioni ostative, la Questura rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all’interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Questura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
L'impresa comunica alla Questura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi. WHITE LIST E BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.
Dal 7 gennaio 2016 è pienamente operativa la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art. 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011 (Codice antimafia). Da ciò deriva che i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia devono ora acquisire la documentazione antimafia esclusivamente attraverso la consultazione di tale banca dati, fatta salva l’ipotesi dei rapporti contrattuali afferenti ai settori sensibili per i quali rimane in essere il sistema di consultazione preventiva delle White list, che costituisce la forma necessitata attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l’assenza di motivi ostativi ai fini antimafia.
Ne consegue che le imprese che operano nei settori sensibili continuano ad avere l’onere di richiedere l’iscrizione nelle White list e che le Stazioni appaltanti, qualora debbano concludere un contratto in un settore sensibile, devono acquisire la documentazione antimafia solo attraverso la consultazione delle White list pubblicate sui siti delle Prefetture, verificando che l’impresa sia già iscritta (Elenco imprese iscritte nella White list).
Qualora invece l’impresa interessata abbia presentato l’istanza di iscrizione (Elenco imprese richiedenti l’iscrizione nella White list) ma non abbia ancora ottenuto l’inserimento in tale elenco, la Stazione appaltante potrà comunque dare avvio all’iter contrattuale immettendo i dati dell’impresa nella Banca dati nazionale unica. Solo a seguito di tale inserimento decorreranno i termini di rilascio previsti dal Codice antimafia (art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011), maturati i quali la Stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione od approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione.
In attuazione di tali disposizioni, nella sezione di questo sito dedicato alle White list (si veda il link sotto, alla voce "Collegamenti"), oltre all'elenco delle imprese già iscritte viene pubblicato anche l'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione, nel quale sarà annotato, se negativo, l'esito della richiesta.
Link di accesso al servizio online
  Altre informazioni
Requisiti richiedenteL’iscrizione nella White list è soggetta alle seguenti condizioni:

• assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
• assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
Documentazione da presentareIl titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Questura di Aosta – Divisione polizia anticrimine – Ufficio antimafia, specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi (si vedano i moduli allegati).
Documenti presenti nel fascicolo
Normativa di riferimentoLegge 6 novembre 2012, n. 190.
D.P.C.M. del 18 aprile 2013.
CollegamentiWhite list antimafia sul sito regionale, Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Termine presentazione della domandaLa domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari)0
Eventuale spesa prevista
Modalità informatiche di pagamento del servizio
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari)90
Reclami e ricorsi
NoteNon è possibile indicare il tempo medio di erogazione del servizio in quanto il procedimento per la valutazione dei requisiti per l'iscrizione nella white list è di competenza, nella regione Valle d'Aosta, degli uffici della Questura.
Allegati
 Dove Rivolgersi
AssessoratoPresidenza della regione
DipartimentoDipartimento legislativo e aiuti di stato (13.)
StrutturaAffari di prefettura (13.1.)
UfficioUfficio Affari Di Prefettura (13.01.10.)
IndirizzoPiazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
Telefono0165/274965
Fax0165/274959
E-Mailprefettura@regione.vda.it
PECaffari_prefettura@pec.regione.vda.it
Referente procedimentoFanelli Marco
DirigenteCastronovo Rosaria
Titolare potere sostitutivo in caso di inerziaQuattrocchio Roberta
Orario di apertura al pubblicoDal lunedì al venerdì: 09.00-14.00