Scheda informativa URP |
Descrizione | Gli istituti di vigilanza privata che intendono svolgere l'attività anche negli anni successivi a quello di ottenimento della licenza/autorizzazione, devono presentare con cadenza triennale al Prefetto una dichiarazione di prosecuzione attività in carta semplice.
Poiché l’ufficio di prefettura non rilascia un provvedimento espresso di rinnovo della licenza, l’interessato deve conservare, unitamente a quest’ultima, copia della dichiarazione di prosecuzione attività riportante la data di presentazione ed il timbro dell'ufficio ricevente. |
Link di accesso al servizio online | |
Altre informazioni |
Requisiti richiedente | |
Documentazione da presentare | - Dichiarazione di prosecuzione attività in duplice copia.
- Dichiarazione sostitutiva attestante l’adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti (contratto collettivo nazionale di categoria, contrattazione territoriale di secondo livello). In luogo della dichiarazione sostitutiva è possibile presentare la certificazione rilasciata dall’ente bilaterale della vigilanza privata di cui all’art. 257-ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., ovvero da altro organismo con pari garanzia di terzietà.
- Se previsto dalla contrattazione collettiva di categoria: dichiarazione sostitutiva attestante l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti del personale dipendente con qualifica diversa da quella di guardia particolare giurata.
- Copia della relazione sull'attività svolta, di cui al D.M. 01.12.2010 n. 269 allegato D, Sezione 1^, punto 1.a, lettera l).
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Documenti presenti nel fascicolo | |
Normativa di riferimento | R.D. 18.06.1931 n. 773, art. 13 e art. 134 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
D.M. 01.12.2010 n. 269 (Regolamento recante i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata ed investigazione e di professionalità e capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi). |
Termine presentazione della domanda | La dichiarazione di prosecuzione attività deve essere presentata nel periodo compreso tra 60 e 30 giorni antecedenti il termine di scadenza della licenza. |
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari) | |
Eventuale spesa prevista | |
Modalità informatiche di pagamento del servizio | |
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari) | |
Reclami e ricorsi | |
Note | La presentazione della Dichiarazione di prosecuzione attività è adempimento indispensabile per poter considerare rinnovata la licenza. Pertanto, in caso di mancata presentazione nel termine prescritto, la licenza si intende decaduta per scadenza della validità e l'eventuale continuazione dell'attività in presenza di licenza scaduta sarà considerato esercizio abusivo e potrà essere punito, ai sensi dell'art. 140 TULPS, con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da euro 206,58 a euro 619,75. |
Allegati | |
Dove Rivolgersi |
Assessorato | Presidenza della regione |
Dipartimento | Dipartimento legislativo e aiuti di stato (13.) |
Struttura | Affari di prefettura (13.1.) |
Ufficio | Ufficio Affari Di Prefettura (13.01.10.) |
Indirizzo | Piazza della Repubblica, 15 - Aosta |
Telefono | 0165/274965 |
Fax | 0165/274959 |
E-Mail | prefettura@regione.vda.it |
PEC | affari_prefettura@pec.regione.vda.it |
Referente procedimento | Fanelli Marco |
Dirigente | Castronovo Rosaria |
Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia | Quattrocchio Roberta |
Orario di apertura al pubblico | Dal lunedì al venerdì: ore 9.00-14.00 previo appuntamento telefonico |
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