LICENZA PER IL CONFEZIONAMENTO, LA DETENZIONE E LA VENDITA DI INDUM...

 Scheda informativa URP
DescrizioneIl Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931 n. 773) prevede, ai sensi dell’art. 28, il rilascio di una licenza per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.
Il Prefetto è competente al rilascio della licenza, che ha durata biennale.
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  Altre informazioni
Requisiti richiedenteLa ditta deve essere regolarmente attiva e iscritta al registro delle imprese e non assoggettata a procedure di liquidazione, fallimentari o di concordato preventivo.
Il titolare della licenza e i componenti della compagine societaria con poteri di amministrazione e direzione devono essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 11 R.D. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS).
Documentazione da presentare- Istanza di rilascio della licenza in bollo del valore corrente;
- Tipologia e quantitativi di articoli che saranno commercializzati nell’arco di un anno solare;
- Autocertificazione resa dai titolari di potere di rappresentanza e direzione dell’impresa, come dettagliatamente individuati nell'art. 85 D.lgs. 159/2011 con riferimento alle diverse tipologie di struttura societaria, oltre che da eventuali institori e procuratori legali addetti allo specifico ramo di attività;
- Planimetria dei locali dove sarà svolta l’attività;
- Indicazione dei sistemi di sicurezza attiva o passiva previsti, evidenziando la presenza e le caratteristiche di eventuali sistemi di allarme, recinzione o di altre strumenti volti a proteggere i beni da attività predatorie;
- Documentazione comprovante la disponibilità dei locali. In luogo della documentazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva nella quale siano riportati i dati catastali dei locali e gli estremi dell’atto comprovante il possesso (n. repertorio, data e luogo di registrazione);
- Dichiarazione sostitutiva relativa alla composizione organizzativa dell'impresa con specifica indicazione dell'elenco dei soggetti che saranno coinvolti nella gestione dell'attività oggetto dell'autorizzazione;
- Dichiarazione di possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio, laddove previste per il tipo di attività svolta.
- All’esito della pratica, verrà richiesto il pagamento di un’ulteriore marca da bollo di € 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione.
Documenti presenti nel fascicolo
Normativa di riferimentoLegge 21/2/2006 n. 49
Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/001805/10179(33) del 2/2/2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/3418-10100 del 7/3/2006
Circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.1400.12982(40)6 del 30/8/1997.
Circolare del Ministero dell’Interno n. 10.245/12982(40)6 del 02/02/1983.
Legge 18.04.1975, n. 110 recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".
Regio Decreto 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS).
Regio Decreto 635/1940 (Regolamento di attuazione del TULPS).
Termine presentazione della domandaNon esiste un termine, la domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. In caso di rinnovo, la domanda deve essere presentata 120 giorni prima della scadenza della precedente licenza.

In caso di rinnovo, la domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza della precedente licenza.
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari)0
Eventuale spesa prevista
Modalità informatiche di pagamento del servizio
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari)120
Reclami e ricorsiRicorso gerarchico al Ministro dell'Interno entro 30 giorni dalla notifica o ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.
NoteL’istanza può essere trasmessa nei seguenti modi:

- invio tramite PEC all’indirizzo affari_prefettura@pec.regione.vda.it, qualora l’istanza non venga sottoscritta digitalmente dovrà essere corredata da un documento d'identità o del legale rappresentante o di colui/colei che spedisce la comunicazione;
- invio all’indirizzo mail istituzionale prefettura@regione.vda.it allegando, in questo caso, copia del documento di identità o del legale rappresentante o di colui/colei che spedisce la comunicazione;
- consegnata a mano presso i nostri uffici.
Allegati
 Dove Rivolgersi
AssessoratoPresidenza della regione
DipartimentoDipartimento legislativo e aiuti di stato (13.)
StrutturaAffari di prefettura (13.1.)
UfficioUfficio Affari Di Prefettura (13.01.10.)
IndirizzoPiazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
Telefono0165/274911 274955
Fax0165/274959
E-Mailprefettura@regione.vda.it
PECaffari_prefettura@pec.regione.vda.it
Referente procedimentoDe Napoli Ida - Castellan Rommi
DirigenteCastronovo Rosaria
Titolare potere sostitutivo in caso di inerziaQuattrocchio Roberta
Orario di apertura al pubblicoDal lunedì al venerdì: ore 9.00-14.00 previo appuntamento telefonico