ISTITUTI DI INFORMAZIONI COMMERCIALI - RILASCIO LICENZA

 Scheda informativa URP
DescrizioneColoro che intendono svolgere attività di raccolta di informazioni commerciali, così come definita ai sensi dell'art. 5 del D.M. 01.12.2010 n. 269, devono chiedere al Prefetto il rilascio di apposita licenza.
La licenza ha validità triennale. Per il rinnovo si veda la scheda "Istituti di investigazioni e di informazioni commerciali - rinnovo licenza".
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  Altre informazioni
Requisiti richiedenteRequisiti morali:
L'informatore commerciale nonché gli amministratori e i soggetti che compongono la compagine societaria devono possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza (artt. 11, 134 del R.D. 18.06.1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e art. 257-quater del R.D. 06.05.1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del TULPS).

Requisiti professionali
L'informatore commerciale titolare di istituto, ai sensi dell'allegato G al D.M. 269/2010, deve:
1. essere in possesso di laurea almeno triennale in una delle seguenti aree: giurisprudenza, economia, scienze politiche, scienze bancarie o corsi di laurea equiparati;
2. (in alternativa al punto 1) essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
Documentazione da presentare- Istanza per il rilascio della licenza, in bollo da euro 16,00.
- Progetto organizzativo redatto secondo le indicazioni dell'allegato H del D.M. 269/2010.
- Autocertificazione.
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica indicati nell'allegato G del D.M. 01.12.2010 n. 269.
- Dichiarazione sostitutiva relativa all'organizzazione e all'assetto proprietario dell'istituto.
- Tabella delle operazioni con l'indicazione delle relative tariffe.
Documenti presenti nel fascicolo
Normativa di riferimentoR.D. 18.06.1931 n. 773, Artt. 134, 135, 136, 137, 139 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS).
R.D. 06.05.1940 n. 635, Artt. da 257 a 260-quater (Regolamento di attuazione del TULPS).
D.M. 01.12.2010 n. 269 (Regolamento recante i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata ed investigazione e di professionalità e capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi).
Termine presentazione della domandaLa domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari)0
Eventuale spesa prevista
Modalità informatiche di pagamento del servizio
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari)180
Reclami e ricorsiRicorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
NoteIl rilascio della licenza per la gestione di un istituto di informazioni commerciali è subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 137 TULPS da calcolarsi in base ai parametri indicati nell'allegato F2 al D.M. 269/2010.

Si precisa altresì che non si dispone di dati in merito al tempo medio di erogazione del servizio in quanto negli ultimi anni non sono state presentate istanze.
Allegati
 Dove Rivolgersi
AssessoratoPresidenza della regione
DipartimentoDipartimento legislativo e aiuti di stato (13.)
StrutturaAffari di prefettura (13.1.)
UfficioUfficio Affari Di Prefettura (13.01.10.)
IndirizzoPiazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
Telefono0165/274965
Fax0165/274959
E-Mailprefettura@regione.vda.it
PECaffari_prefettura@pec.regione.vda.it
Referente procedimentoFanelli Marco
DirigenteCastronovo Rosaria
Titolare potere sostitutivo in caso di inerziaQuattrocchio Roberta
Orario di apertura al pubblicoDal lunedì al venerdì: ore 9.00-14.00 previo appuntamento telefonico