Scheda informativa URP |
Descrizione | Coloro che intendono svolgere attività di raccolta di informazioni commerciali, così come definita ai sensi dell'art. 5 del D.M. 01.12.2010 n. 269, devono chiedere al Prefetto il rilascio di apposita licenza.
La licenza ha validità triennale. Per il rinnovo si veda la scheda "Istituti di investigazioni e di informazioni commerciali - rinnovo licenza".
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Link di accesso al servizio online | |
Altre informazioni |
Requisiti richiedente | Requisiti morali:
L'informatore commerciale nonché gli amministratori e i soggetti che compongono la compagine societaria devono possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza (artt. 11, 134 del R.D. 18.06.1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e art. 257-quater del R.D. 06.05.1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del TULPS).
Requisiti professionali
L'informatore commerciale titolare di istituto, ai sensi dell'allegato G al D.M. 269/2010, deve:
1. essere in possesso di laurea almeno triennale in una delle seguenti aree: giurisprudenza, economia, scienze politiche, scienze bancarie o corsi di laurea equiparati;
2. (in alternativa al punto 1) essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni. |
Documentazione da presentare | - Istanza per il rilascio della licenza, in bollo da euro 16,00.
- Progetto organizzativo redatto secondo le indicazioni dell'allegato H del D.M. 269/2010.
- Autocertificazione.
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica indicati nell'allegato G del D.M. 01.12.2010 n. 269.
- Dichiarazione sostitutiva relativa all'organizzazione e all'assetto proprietario dell'istituto.
- Tabella delle operazioni con l'indicazione delle relative tariffe.
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Documenti presenti nel fascicolo | |
Normativa di riferimento | R.D. 18.06.1931 n. 773, Artt. 134, 135, 136, 137, 139 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS).
R.D. 06.05.1940 n. 635, Artt. da 257 a 260-quater (Regolamento di attuazione del TULPS).
D.M. 01.12.2010 n. 269 (Regolamento recante i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata ed investigazione e di professionalità e capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi). |
Termine presentazione della domanda | La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. |
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari) | 0 |
Eventuale spesa prevista | |
Modalità informatiche di pagamento del servizio | |
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari) | 180 |
Reclami e ricorsi | Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica. |
Note | Il rilascio della licenza per la gestione di un istituto di informazioni commerciali è subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 137 TULPS da calcolarsi in base ai parametri indicati nell'allegato F2 al D.M. 269/2010.
Si precisa altresì che non si dispone di dati in merito al tempo medio di erogazione del servizio in quanto negli ultimi anni non sono state presentate istanze. |
Allegati | |
Dove Rivolgersi |
Assessorato | Presidenza della regione |
Dipartimento | Dipartimento legislativo e aiuti di stato (13.) |
Struttura | Affari di prefettura (13.1.) |
Ufficio | Ufficio Affari Di Prefettura (13.01.10.) |
Indirizzo | Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta |
Telefono | 0165/274965 |
Fax | 0165/274959 |
E-Mail | prefettura@regione.vda.it |
PEC | affari_prefettura@pec.regione.vda.it |
Referente procedimento | Fanelli Marco |
Dirigente | Castronovo Rosaria |
Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia | Quattrocchio Roberta |
Orario di apertura al pubblico | Dal lunedì al venerdì: ore 9.00-14.00 previo appuntamento telefonico |
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