Scheda informativa URP |
Descrizione | Avverso i verbali di contestazione di violazione alle norme del codice della strada e avverso l'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste, l'interessato, purchè non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie. |
Link di accesso al servizio online | |
Altre informazioni |
Requisiti richiedente | All'interessato deve essere stato contestato o notificato il verbale. |
Documentazione da presentare | Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie per il tramite dell'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, oppure può essere inviato direttamente al Presidente della Regione, presso la s.o. Sanzioni amministrative.
Il ricorrente può chiedere di essere sentito.
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Documenti presenti nel fascicolo |  |
Normativa di riferimento | D.Lgs 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada;
D.P.R. 16/12/1992, n. 495, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada. |
Termine presentazione della domanda | Il ricorso deve essere presentato o inviato con raccomandata A/R entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. |
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari) | |
Eventuale spesa prevista | |
Modalità informatiche di pagamento del servizio | |
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari) | |
Reclami e ricorsi | Avverso l’ordinanza emessa dal Presidente della Regione nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e dell’art. 6 del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150, è ammesso ricorso al Giudice di Pace di Aosta entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. |
Note | Le modalità per l'effettuazione del pagamento delle sanzioni sono indicate nell'ordinanza-ingiunzione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente ai numeri 0165/275709 o 0165/275704.
Tempo medio:
120 giorni
Tempi per evadere la richiesta:
ai sensi degli artt. 203 e 204 c.d.s., nell’ipotesi in cui il ricorso sia presentato direttamente al Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, il Presidente lo trasmette al comando cui appartiene l’organo accertatore entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il comando trasmette gli atti al Presidente della Regione nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso. Il Presidente della Regione, se ritiene fondato l’accertamento emette ordinanza-ingiunzione entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti dall’ufficio accertatore. Quando il ricorrente ha richiesto di essere sentito, i termini si interrompono con l’invito a presentarsi e restano sospesi fino alla data fissata per l’audizione.Pertanto, in considerazione del fatto che tali termini si cumulano tra di loro, il provvedimento prefettizio deve essere emesso entro centottanta giorni, se il ricorso è presentato presso l’organo accertatore e duecentodieci giorni, se è presentato presso il Presidente della Regione. |
Allegati | |
Dove Rivolgersi |
Assessorato | Presidenza della regione |
Dipartimento | Dipartimento legislativo e aiuti di stato (13.) |
Struttura | Sanzioni amministrative (13.4.) |
Ufficio | |
Indirizzo | Via Ollietti 3 - 11100 Aosta |
Telefono | 0165/275709 0165/275704 |
Fax | 0165/275757 |
E-Mail | sanzioniamministrative@regione.vda, it |
PEC | sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it |
Referente procedimento | Stefano Ferrucci |
Dirigente | Stefano Ferrucci |
Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia | |
Orario di apertura al pubblico | 09.00-14.00 |
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