DEFINIZIONE DEI PUNTI DI ATTERRAGGIO PER L'ATTIVITA' DI ELISKI SUL ...

 Scheda informativa URP
DescrizioneLa Regione disciplina l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel proprio territorio. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m. 500 dal suolo. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1.500 slm, con l'eccezione delle elisuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione.
Nelle zone non interessate dai divieti di cui sopra, sono autorizzabili attività di trasporto passeggeri aventi per oggetto il trasporto di sciatori in quota detto “eliski”. Tale trasporto deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori, anche nelle successive discese di sci. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'Assessorato competente e definendone i punti di atterraggio.
Sono autorizzabili attività di volo con atterraggi e decolli nell'ambito dei comprensori individuati e descritti nell'allegato A della legge e che può essere modificato mediante deliberazione di Giunta regionale, previa richiesta degli enti comunali interessati e all’acquisizione del parere positivo emerso dalla conferenza delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di tutela dell'ambiente naturale e di turismo, su proposta della struttura regionale competente.
L'istruttoria per l'aggiornamento delle mappe, le regole di effettuazione del servizio e il modello di convenzione sono state approvati dalla DGR 1342 del 7 ottobre 2016.
Link di accesso al servizio online
  Altre informazioni
Requisiti richiedente
Documentazione da presentare
Documenti presenti nel fascicolo
Normativa di riferimentoLegge regionale 4 marzo 1988, n. 15.
Decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture 8 agosto 2003
DGR 2418 del 21/10/2011, ultima modifica dell’allegato A.
DGR 1342 del 7 ottobre 2016
CollegamentiGeoportale regionale(accesso libero)
Termine presentazione della domanda
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari)45
Eventuale spesa prevista
Modalità informatiche di pagamento del servizio
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari)45
Reclami e ricorsiDifensore civico, TAR
NoteTermine presentazione domanda: non è previsto un termine specifico
Termine per evadere la richiesta: non è previsto un termine specifico
Resp. procedimento: il Dirigente della Struttura.
Allegati
 Dove Rivolgersi
AssessoratoAssessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilita' sostenibile
DipartimentoDipartimento trasporti e mobilita' sostenibile (37.)
Struttura
Ufficio
IndirizzoLoc. L’Île-des-Lapins n. 32 - Loc. Autoporto 32
Telefono0165/527606
Fax0165/527676
E-Mailm.degrandis@regione.vda.it
PECtrasporti@pec.regione.vda.it
Referente procedimentoDE GRANDIS Matteo
DirigenteDE GRANDIS Matteo
Titolare potere sostitutivo in caso di inerziaPollano Antonio
Orario di apertura al pubblico09.00-12.00 /15.00-17.00