FONDO DI SOLIDARIETA' VITTIME REATI INTENZIONALI VIOLENTI, ORFANI D...

 Scheda informativa URP
DescrizioneNei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti è riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122). In particolare, fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro cd. caporalato), ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581(percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.
A tal fine, presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti.
Il Prefetto (nel caso della Regione Valle d’Aosta il Presidente della Regione nell’esercizio delle proprie funzioni prefettizie) , cui va indirizzata l'istanza, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, esprime il parere di competenza e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.
Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà, delibera sulle domande. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto interministeriale 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.
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Requisiti richiedentePuò presentare la domanda di indennizzo:
-l'interessato che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'art 12 della L. 7 luglio 2016, n. 122;
-gli aventi diritto in caso di morte.
In particolare i presupposti e i requisiti sono i seguenti (cfr. art. 12 cit.):
• aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato salvo che quest'ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio e nel caso di omicidio in ambito domestico;
• non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno;
• non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
• non aver già percepito, per lo stesso fatto delittuoso, da soggetti pubblici o privati, somme superiori a quelle previste dal decreto interministeriale. In caso di somme percepite in misura inferiore occorre dichiararne l'importo, che verrà decurtato dall'indennizzo

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Documentazione da presentareLa domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, sulla base del modello allegato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11* ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d)** ed e)***, nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
Ai sensi dell'art. 9 dpr n. 60 del 2014, la domanda per l'accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.
Nel caso specifico della Valle d'Aosta la domanda è indirizzata al Presidente della Regione - Ufficio di Gabinetto.
* Art. 11. Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147
1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.
2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.
2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile.
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
** d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
*** e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11;
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Documenti presenti nel fascicolo
Normativa di riferimentoD.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60
Legge 7 luglio 2016, n. 122, con le successive modifiche e integrazioni
decreto interministeriale 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020
Termine presentazione della domandaLa domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).
Se sei vittima di reato commesso dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016 o di lesioni gravissime o di deformazione dell’aspetto mediante lesioni al volto, puoi presentare la domanda entro il 31 dicembre 2025.
Infatti, i termini della presentazione della domanda previsti dall’art. 6, c. 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, per i reati
commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della legge 23 luglio 2016 n. 122, sono stati
riaperti fino al 31 dicembre 2025. Qualora alla data del 31 ottobre 2025 non siano ancora sussistenti tutti i requisiti e le
condizioni di legge, le domande potranno comunque essere presentate nel termine generale di 120 giorni dall’ultimo atto
esecutivo o dal passaggio in giudicato della sentenza.

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Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari)60
Eventuale spesa prevista
Modalità informatiche di pagamento del servizio
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari)60
Reclami e ricorsi
NotePer ogni informazione con riguardo alla tematica ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI si può anche contattare il numero verde nazionale 800.191.000
Allegati
 Dove Rivolgersi
AssessoratoPresidenza della regione
DipartimentoUfficio di gabinetto - capo gabinetto (01.)
StrutturaUfficio di gabinetto - vice capo gabinetto (01.01.)
Ufficio
IndirizzoPiazza Deffeyes, 1-11100 Aosta -
Telefono0165/273772 0165/273795 0165/273549
Fax0165/273512
E-Mailgabinetto_presidenza@regione.vda.it, l.rubagotti@regione.vda.it, s.menna@regione.vda.it, p.savioz@regione.vda.it
PECgabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it
Referente procedimentoRubagotti Luca
DirigenteApostolo Luca
Titolare potere sostitutivo in caso di inerziaDI Nicuolo Paolo
Orario di apertura al pubblicodal lunedì al venerdì (09.00-14.00)