VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ASSEGNI

 Scheda informativa URP
DescrizioneIl Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie provvede in ordine alla contestazione delle violazioni amministrative relative all'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o in difetto di provvista.
Il Presidente provvede, altresì, alla successiva irrogazione della sanzione pecuniaria ed all'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie previste dalla legge, mediante l'emissione di ordinanza.
Qualora l'accertamento, anche a seguito di presentazione di scritti difensivi, non sia ritenuto fondato il Presidente provvede all'emissione dell'ordinanza di archiviazione.
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  Altre informazioni
Requisiti richiedenteAll'interessato deve essere stato notificato il verbale di contestazione della violazione amministrativa.
Documentazione da presentareAvverso il verbale di contestazione di violazione amministrativa, gli interessati possono presentare scritti difensivi al Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie,presso la s.o. Sanzioni amministrative, sita ad Aosta in Via Ollietti 3.
Documenti presenti nel fascicolo
Normativa di riferimentoL.15/12/1990, n. 386
D.Lgs 30/12/1999, n. 507
L. 24/11/1981, n. 689
D.Lgs. 01/09/2011, n. 150
Termine presentazione della domandaGli scritti difensivi possono essere presentati o inviati entro 30 giorni dalla notificazione del verbale con le seguenti modalità: - recandosi presso gli uffici della struttura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14); - a mezzo posta con raccomandata A/R; - mediante trasmissione a mezzo fax al numero 0165/275757; - mediante l'invio all'indirizzo di posta certificata: sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari)
Eventuale spesa prevista
Modalità informatiche di pagamento del servizio
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari)
Reclami e ricorsiAvverso l’ordinanza emessa dal Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, ai sensi dell’art. 22 della L. 24/11/1981, n. 689 e dell’art. 6 del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150, è ammesso ricorso al Giudice di pace di Aosta entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
NoteLe modalità per l'effettuazione del pagamento delle sanzioni sono indicate nell'ordinanza ingiunzione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente al n. 0165/275715.

Tempo medio:
50 giorni per la notificazione degli estremi della violazione;
365 giorni per l'emissione dell'ordinanza.

Tempi per evadere la richiesta:
Per la notificazione degli estremi della violazione è previsto il termine di 90 giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa.
Ai sensi dell’art. 28 della L. 24/11/1981, n. 689, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Allegati
 Dove Rivolgersi
AssessoratoPresidenza della regione
DipartimentoDipartimento legislativo e aiuti di stato (13.)
StrutturaSanzioni amministrative (13.4.)
Ufficio
IndirizzoVia Ollietti 3 - 11100 Aosta
Telefono0165/275715
Fax0165/275757
E-Mailsanzioniamministrative@regione.vda.it
PECsanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it
Referente procedimentoJonny Martin
DirigenteStefano Ferrucci
Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia
Orario di apertura al pubblico09.00-14.00