Scheda informativa URP |
Descrizione | In assenza di pagamento nei termini stabiliti della sanzione prevista per la violazione contestata sono emessi i ruoli con i quali è posta in carico agli agenti, competenti in relazione al luogo di residenza del debitore, la riscossione coattiva degli importi dovuti.
Questi ultimi notificano ai debitori la cartella di pagamento.
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Link di accesso al servizio online | |
Altre informazioni |
Requisiti richiedente | Il debitore, al quale sia stata notificata una cartella di pagamento relativamente a ruoli resi esecutori dal Presidente della Regione, anche nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, può presentare a detta autorità istanza volta a:
- ottenere informazioni relative alla riscossione coattiva del credito, oppure
- ottenere il discarico amministrativo della cartella di pagamento nei seguenti casi:
a) avvenuto pagamento della sanzione nei termini;
b) pendenza di un ricorso amministrativo, ex art. 203 codice della strada, avverso il verbale di accertamento della violazione posto alla base dell’iscrizione a ruolo;
c) decesso del debitore, in tal caso l'istanza dev'essere presentata dall'erede.
Il debitore può altresì comunicare, per le determinazioni di competenza, l'omessa notifica del titolo esecutivo o la pronuncia di una sentenza di annullamento totale o parziale del titolo stesso. |
Documentazione da presentare | Alle istanze, per qualunque motivo proposte, deve essere allegata copia della cartella di pagamento, alla domanda di discarico dev’essere altresì allegata l’ulteriore documentazione probatoria indicata nel relativo modulo di richiesta. |
Documenti presenti nel fascicolo |  |
Normativa di riferimento | art. 27 della L. 24/11/1981, n. 689
art. 206 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285
art. 1, commi 537 e segg. della L. 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) |
Termine presentazione della domanda | L’invio di istanze, richieste e comunicazioni, non sospende i termini per la proposizione dell’opposizione innanzi all’Autorità Giudiziaria avverso la cartella di pagamento. |
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari) | |
Eventuale spesa prevista | |
Modalità informatiche di pagamento del servizio | |
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari) | |
Reclami e ricorsi | Avverso la cartella di pagamento derivante dall’iscrizione a ruolo del credito è ammessa opposizione: - nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150, innanzi all'Autorità giudiziaria competente per territorio in relazione al luogo della commissione della violazione, qualora la cartella di pagamento sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada; - nelle forme e nei termini di cui all’art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità della procedura di riscossione coattiva per omessa notifica della cartella di pagamento, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; - nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., per motivi inerenti vizi propri della cartella di pagamento o dei successivi atti esecutivi. |
Note | Le istanze devono essere presentate al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, presso la s.o. Sanzioni amministrative, sita ad Aosta in via Ollietti n. 3 con le seguenti modalità:
- recandosi presso gli uffici della struttura in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00);
- a mezzo posta;
- mediante trasmissione a mezzo fax al n. 0165/275757;
mediante l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata: sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente ai nn. 0165/275709-0165/275707.
Le modalità per l'effettuazione del pagamento delle somme dovute sono indicate nella cartella notificata dall'Agente della riscossione.
Tempo medio:
25 giorni
Tempi per evadere la richiesta:
- 30 giorni dal ricevimento dell’istanza per i procedimenti di competenza del Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie (art. 2 e ss. della legge 07/08/1990 n. 241);
- 60 giorni dal ricevimento dell’istanza per i procedimenti di competenza del Presidente della Regione (art. 3 e ss. della legge regionale 06/08/2007, n. 19).
Entro 60 giorni dalla notifica da parte del concessionario del primo atto di riscossione o di un atto esecutivo o cautelare, il debitore può altresì presentare all’Agente della riscossione una dichiarazione, finalizzata all’immediata sospensione della riscossione, ai sensi dell’art. 1, commi 537 e segg. della L. 24/12/2012, n. 228. |
Allegati | |
Dove Rivolgersi |
Assessorato | Presidenza della regione |
Dipartimento | Dipartimento legislativo e aiuti di stato (13.) |
Struttura | Sanzioni amministrative (13.4.) |
Ufficio | |
Indirizzo | Via Ollietti 3 - 11100 Aosta |
Telefono | 0165/275709 0165/275707 |
Fax | 0165/275757 |
E-Mail | sanzioniamministrative@regione.vda.it |
PEC | sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it |
Referente procedimento | Alessandra Latella - Serena Obert |
Dirigente | Stefano Ferrucci |
Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia | |
Orario di apertura al pubblico | 09.00-14.00 |
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