SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA DEI VEICOLI IN CONSEGUENZA DI VI...

 Scheda informativa URP
DescrizioneIn tutte le ipotesi nelle quali il codice della strada prevede la sanzione accessoria della confisca del veicolo, l'organo di polizia che accerta la violazione lo pone sotto sequestro. Avverso il provvedimento di sequestro e il verbale di contestazione di violazione amministrativa è ammesso ricorso al Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie ex art. 203 c.d.s. Inoltre l'interessato, nell'ipotesi di circolazione in assenza di copertura assicurativa del veicolo, qualora non intenda contestare la fondatezza dell'accertamento, può richiedere la restituzione del veicolo all'organo di polizia che ha accertato la violazione. In detta fattispecie, in assenza di ricorso o di pagamento in misura ridotta della sanzione entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, il veicolo è confiscato. In caso di circolazione di un veicolo privo di immatricolazione, l'art. 93 c.d.s. prevede l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo. Qualora però il veicolo venga immatricolato prima che il provvedimento di confisca divenga definitivo, il veicolo può essere dissequestrato e restituito all'avente diritto.
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  Altre informazioni
Requisiti richiedenteIl ricorrente deve essere il conducente al quale è stato notificato il provvedimento di sequestro o il proprietario o comunque l'avente diritto sul veicolo.
Documentazione da presentareIl ricorso deve essere indirizzato al Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie per il tramite dell'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, oppure può essere inviato direttamente al Presidente della Regione, presso la s.o. sanzioni amministrative.
Il ricorrente può chiedere di essere sentito.
Documenti presenti nel fascicolo
Normativa di riferimentoD.Lgs 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada;
D.P.R. 16/12/1992, n. 495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada.
Termine presentazione della domandaIl ricorso deve essere presentato o inviato con raccomandata A/R entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari)
Eventuale spesa prevista
Modalità informatiche di pagamento del servizio
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari)
Reclami e ricorsiAvverso l’ordinanza emessa dal Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e dell'art. 6 del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150, è ammesso ricorso al Giudice di pace di Aosta entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
NoteUlteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente al n. 0165/275706.

Tempo medio:
90 giorni in caso di ricorso.

Tempi per evadere la richiesta:
ai sensi degli artt. 203 e 204 c.d.s., nell’ipotesi in cui il ricorso sia presentato direttamente al Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, il Presidente lo trasmette al comando cui appartiene l'organo accertatore entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il comando trasmette gli atti al Presidente della Regione nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso. Il Presidente della Regione, se ritiene fondato l’accertamento, emette ordinanza-ingiunzione entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti dall’ufficio accertatore. Quando il ricorrente chiede di essere sentito, i termini si interrompono con l’invito a presentarsi e restano sospesi fino alla data fissata per l’audizione.
Pertanto, in considerazione del fatto che tali termini si cumulano tra di loro, il provvedimento prefettizio deve essere emesso entro centottanta giorni, se il ricorso è presentato presso l’organo accertatore, e duecentodieci giorni, se è presentato presso il Presidente della Regione.
Allegati
 Dove Rivolgersi
AssessoratoPresidenza della regione
DipartimentoDipartimento legislativo e aiuti di stato (13.)
StrutturaSanzioni amministrative (13.4.)
Ufficio
IndirizzoVia Ollietti 3 - 11100 Aosta
Telefono0165/275706 0165/275705
Fax0165/275757
E-Mailsanzioniamministrative@regione.vda.it
PECsanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it
Referente procedimentoStefano Ferrucci
DirigenteStefano Ferrucci
Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia
Orario di apertura al pubblico09.00-14.00