ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATE - RILASCIO LICENZA

 Scheda informativa URP
DescrizioneColoro che intendono eseguire investigazioni private devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.
La richiesta dovrà indicare gli ambiti di attività - così come individuati dall'art. 5 del D.M. 01.12.2010 n.269 - all'interno dei quali si desidera operare:
a) attività di indagine in ambito privato;
b) attività di indagine in ambito aziendale;
c) attività di indagine in ambito commerciale;
d) attività di indagine in ambito assicurativo;
e) attività di indagine difensiva (art. 327-bis del Codice di procedura penale);
f) attività prevista da leggi speciali o decreti ministeriali (ad esempio impiego di addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, cd. "buttafuori"). La licenza ha validità triennale. Per il rinnovo si veda la scheda "Istituti di investigazioni e di informazioni commerciali - rinnovo licenza".
Link di accesso al servizio online
  Altre informazioni
Requisiti richiedenteRequisiti morali:
L'investigatore privato titolare di istituto nonché gli amministratori e i soggetti che compongono la compagine societaria devono possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza (artt. 11, 134 del R.D. 18.06.1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e art. 257-quater del R.D. 06.05.1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del TULPS).

Requisiti professionali
L'investigatore privato titolare di istituto, ai sensi dell'allegato G al D.M. 269/2010, deve:
1. essere in possesso di laurea almeno triennale in una delle seguenti aree: giurisprudenza, psicologia ad indirizzo forense, sociologia, scienze politiche, scienze dell'investigazione, economia o corsi di laurea equipollenti;
2. aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
3. aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, università e della ricerca;
4. (in alternativa ai punti 2 e 3) aver svolto documentata attività di indagine in seno ai reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

Si precisa che l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di indagine difensiva può essere richiesta solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere l'attività di investigazione privata in ambito civile.
Documentazione da presentare- Istanza per il rilascio della licenza, in bollo da euro 16,00.
- Progetto organizzativo redatto secondo le indicazioni dell'allegato H del D.M. 269/2010.
- Autocertificazione.
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica indicati nell'allegato G del D.M. 01.12.2010 n. 269.
- Dichiarazione sostitutiva relativa all'organizzazione e all'assetto proprietario dell'istituto.
- Tabella delle operazioni con l'indicazione delle relative tariffe.
Documenti presenti nel fascicolo
Normativa di riferimentoR.D. 18.06.1931 n. 773, Artt. 134, 135, 136, 137, 139 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS).
R.D. 06.05.1940 n. 635, Artt. da 257 a 260-quater (Regolamento di attuazione del TULPS).
D.M. 01.12.2010 n. 269 (Regolamento recante i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata ed investigazione e di professionalità e capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi).
Termine presentazione della domandaLa domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari)0
Eventuale spesa prevista
Modalità informatiche di pagamento del servizio
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari)180
Reclami e ricorsiRicorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
NoteIl rilascio della licenza per la gestione di un istituto di investigazioni è subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 137 TULPS da calcolarsi in base ai parametri indicati nell'allegato F2 al D.M. 269/2010.

Si precisa che non si dispone di dati in merito al tempo medio di erogazione del servizio in quanto negli ultimi anni non sono state presentate istanze.
Allegati
 Dove Rivolgersi
AssessoratoPresidenza della regione
DipartimentoDipartimento legislativo e aiuti di stato (13.)
StrutturaAffari di prefettura (13.1.)
UfficioUfficio Affari Di Prefettura (13.01.10.)
IndirizzoPiazza della Repubblica,15 - 11100 Aosta
Telefono0165/274965
Fax0165/274959
E-Mailprefettura@regione.vda.it
PECaffari_prefettura@pec.regione.vda.it
Referente procedimentoFanelli Marco
DirigenteCastronovo Rosaria
Titolare potere sostitutivo in caso di inerziaQuattrocchio Roberta
Orario di apertura al pubblicoDal lunedì al venerdì: ore 9.00-14.00 previo appuntamento telefonico