Scheda informativa URP |
Descrizione | La Regione disciplina l'esercizio di aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci di discesa e dello sci di fondo, allo scopo di assicurarne adeguate condizioni di agibilità, con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza.
Le aree sono individuate in base alle seguenti
tipologie:
a) pista di discesa: tracciato, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa con gli sci, i monosci o la tavola da neve, alla discesa con la slitta o lo slittino, a snowpark, per la pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci, i monosci o la tavola da neve, oppure a funpark, per altre attività ludiche sulla neve;
b) pista di fondo: tracciato, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici, appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo oppure per la risalita con attrezzatura per lo sci alpinismo. L'apertura al pubblico di piste di sci di discesa e di fondo è subordinata a classificazione delle piste stesse, da effettuarsi secondo i criteri e previa verifica dei requisiti tecnici.
Hanno titolo a presentare la domanda di classificazione:
a) per le piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste stesse;
b) per le piste di fondo, il soggetto che ne assicura la manutenzione e battitura.
Il soggetto richiedente la classificazione assume, a classificazione avvenuta, la funzione di gestore della pista classificata.
Le piste classificate ai sensi dell'articolo 3 sono incluse in apposito elenco regionale delle piste di sci, istituito presso l'Assessorato regionale competente, che provvede, attraverso il servizio competente, alla sua redazione, gestione e aggiornamento. Le mappe georeferenziate delle piste sono inoltre pubblicate sul geoportale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Con decreto dell'Assessore regionale competente è istituita una commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale in materia di piste di sci.
Esprime pareri tecnici concernenti:
a) l'idoneità tecnica della pista in rapporto alla classificazione proposta;
b) la rispondenza della segnaletica prevista;
c) le prescrizioni, ivi compresa l'effettuazione di lavori, cui eventualmente subordinare l'esercizio della pista.
cbis) l'individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti.
Il rilascio del provvedimento di classificazione pone a carico del soggetto richiedente i seguenti obblighi:
a) garantire l'agibilità e manutenzione della pista, in relazione alle idonee condizioni metereologiche e di innevamento;
b) provvedere alla sistemazione della segnaletica;
c) assumere la responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste;
d) provvedere alla nomina di un direttore delle piste, il cui nominativo deve essere comunicato all'Assessore regionale competente;
e) provvedere alla chiusura della pista, su segnalazione del direttore delle piste, in caso di pericolo di valanghe e qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo atipico.
Il gestore può delegare i propri compiti al Direttore delle piste.
Al Direttore delle piste sono demandati i seguenti compiti:
a) coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste;
b) coordinare il servizio di soccorso sulle piste;
c) segnalare tempestivamente al gestore, per l'adozione dei necessari provvedimenti e previo parere, qualora possibile, della commissione di cui all'articolo 10, l'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità della pista, con particolare riferimento al pericolo di distacco di valanghe.
Sono inoltre previsti: la disciplina dei comportamenti dello sciatore da adottare in pista, gli orari di apertura e chiusura e le tariffe di accesso alle piste.
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Link di accesso al servizio online | |
Altre informazioni |
Requisiti richiedente | |
Documentazione da presentare | |
Documenti presenti nel fascicolo |  |
Normativa di riferimento | Legge nazionale 24 dicembre 2003, n. 363
Legge regionale 17 marzo 1992, n. 9.
Legge regionale 15 novembre 2004 n. 27.
Regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2 |
Collegamenti | Geoportale regionale(accesso riservato) |
Termine presentazione della domanda | |
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari) | 150 |
Eventuale spesa prevista | |
Modalità informatiche di pagamento del servizio | |
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari) | 180 |
Reclami e ricorsi | Difensore civico, TAR |
Note | Le richieste di classificazione vengono valutate dalla Commissione prevista per legge una volta all'anno prima dell'apertura stagionale delle piste. |
Allegati |  |
Dove Rivolgersi |
Assessorato | Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro |
Dipartimento | Dipartimento sviluppo economico ed energia (36) |
Struttura | Infrastrutture funiviarie (36.05.) |
Ufficio | |
Indirizzo | 11020 Pollein - Loc. Autoporto, 32 |
Telefono | 0165/527606 |
Fax | 0165/527676 |
E-Mail | g.zoppo@regione.vda.it |
PEC | industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it |
Referente procedimento | ZOPPO Giuliano |
Dirigente | ZOPPO Giuliano |
Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia | Cappellari Tamara |
Orario di apertura al pubblico | 09.00-12.00 /15.00-17.00 |
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