Scheda informativa URP |
Descrizione | L’Ufficio riceve le domande volte ad ottenere l’approvazione governativa della nomina dei Ministri di culti acattolici. L’approvazione è necessaria perché gli atti compiuti dal Ministro siano produttivi di effetti giuridici nell’ordinamento italiano. Si precisa che la mancata approvazione non pregiudica in alcun modo la possibilità per il Ministro di culto di esercitare liberamente l’attività pastorale sul territorio dello Stato in virtù dei poteri conferitigli dalla Chiesa di appartenenza.
Il riconoscimento è concesso con Decreto del Ministro dell’Interno sentito il Presidente della Regione nell’esercizio delle funzioni prefettizie.
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Link di accesso al servizio online | |
Altre informazioni |
Requisiti richiedente | Per ottenere l’approvazione:
1) il Ministro di culto deve avere cittadinanza italiana;
2) il Ministro di culto deve saper leggere, scrivere e parlare in italiano;
3) la comunità di fedeli alla quale il Ministro di culto è preposto deve essere quantitativamente e qualitativamente consistente. |
Documentazione da presentare | 1) Domanda in bollo da € 16,00, sottoscritta dal Ministro di culto.
2) Originale o copia autentica dell’atto di nomina da parte della confessione religiosa di appartenenza.
3) Documenti atti a provare che la nomina è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il Ministro appartiene.
4) Solo per i culti non noti al governo: informazioni circa la denominazione del culto, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari di cui dispone, i nominativi degli amministratori, l’autorità ecclesiastica superiore dalla quale dipende.
5) Dichiarazione autocertificata del Ministro relativa al possesso della cittadinanza italiana, alla residenza, al possesso delle conoscenze di lingua italiana necessarie per lo svolgimento delle facoltà discendenti dall’approvazione e alla consistenza della comunità di fedeli di riferimento.
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Documenti presenti nel fascicolo | |
Normativa di riferimento | L. 24 giugno 1929 n. 1159.
R.D. 28 febbraio 1930 n. 289. |
Termine presentazione della domanda | La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. |
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari) | 0 |
Eventuale spesa prevista | |
Modalità informatiche di pagamento del servizio | |
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari) | 90 |
Reclami e ricorsi | Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica. |
Note | La domanda per ottenere il riconoscimento, benché diretta al Ministero dell’Interno, deve essere presentata all’autorità prefettizia della provincia nella quale è compreso il comune di residenza del Ministro di culto. Per la Valle d’Aosta la domanda deve essere presentata all’ufficio Affari di prefettura.
In relazione al tempo medio di erogazione del servizio si precisa che l'ufficio, non avendo ricevuto di recente istanze in materia, non dispone di dati aggiornati per procedere al calcolo suddetto. Si precisa in ogni caso che il procedimento è di competenza del Ministero dell'Interno. |
Allegati | |
Dove Rivolgersi |
Assessorato | Presidenza della regione |
Dipartimento | Dipartimento legislativo e aiuti di stato (13.) |
Struttura | Affari di prefettura (13.1.) |
Ufficio | Ufficio Affari Di Prefettura (13.01.10.) |
Indirizzo | Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta |
Telefono | 0165/274967 |
Fax | 0165/274959 |
E-Mail | prefettura@regione.vda.it |
PEC | affari_prefettura@pec.regione.vda.it |
Referente procedimento | Giovannini Simona |
Dirigente | Castronovo Rosaria |
Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia | Quattrocchio Roberta |
Orario di apertura al pubblico | Dal lunedì al venerdì: ore 9.00-14.00 previo appuntamento telefonico |
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