APPROVAZIONE NOMINA MINISTRI DI CULTO

 Scheda informativa URP
DescrizioneL’Ufficio riceve le domande volte ad ottenere l’approvazione governativa della nomina dei Ministri di culti acattolici. L’approvazione è necessaria perché gli atti compiuti dal Ministro siano produttivi di effetti giuridici nell’ordinamento italiano. Si precisa che la mancata approvazione non pregiudica in alcun modo la possibilità per il Ministro di culto di esercitare liberamente l’attività pastorale sul territorio dello Stato in virtù dei poteri conferitigli dalla Chiesa di appartenenza.
Il riconoscimento è concesso con Decreto del Ministro dell’Interno sentito il Presidente della Regione nell’esercizio delle funzioni prefettizie.
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  Altre informazioni
Requisiti richiedentePer ottenere l’approvazione:
1) il Ministro di culto deve avere cittadinanza italiana;
2) il Ministro di culto deve saper leggere, scrivere e parlare in italiano;
3) la comunità di fedeli alla quale il Ministro di culto è preposto deve essere quantitativamente e qualitativamente consistente.
Documentazione da presentare1) Domanda in bollo da € 16,00, sottoscritta dal Ministro di culto.
2) Originale o copia autentica dell’atto di nomina da parte della confessione religiosa di appartenenza.
3) Documenti atti a provare che la nomina è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il Ministro appartiene.
4) Solo per i culti non noti al governo: informazioni circa la denominazione del culto, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari di cui dispone, i nominativi degli amministratori, l’autorità ecclesiastica superiore dalla quale dipende.
5) Dichiarazione autocertificata del Ministro relativa al possesso della cittadinanza italiana, alla residenza, al possesso delle conoscenze di lingua italiana necessarie per lo svolgimento delle facoltà discendenti dall’approvazione e alla consistenza della comunità di fedeli di riferimento.
Documenti presenti nel fascicolo
Normativa di riferimentoL. 24 giugno 1929 n. 1159.
R.D. 28 febbraio 1930 n. 289.
Termine presentazione della domandaLa domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari)0
Eventuale spesa prevista
Modalità informatiche di pagamento del servizio
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari)90
Reclami e ricorsiRicorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
NoteLa domanda per ottenere il riconoscimento, benché diretta al Ministero dell’Interno, deve essere presentata all’autorità prefettizia della provincia nella quale è compreso il comune di residenza del Ministro di culto. Per la Valle d’Aosta la domanda deve essere presentata all’ufficio Affari di prefettura.

In relazione al tempo medio di erogazione del servizio si precisa che l'ufficio, non avendo ricevuto di recente istanze in materia, non dispone di dati aggiornati per procedere al calcolo suddetto. Si precisa in ogni caso che il procedimento è di competenza del Ministero dell'Interno.
Allegati
 Dove Rivolgersi
AssessoratoPresidenza della regione
DipartimentoDipartimento legislativo e aiuti di stato (13.)
StrutturaAffari di prefettura (13.1.)
UfficioUfficio Affari Di Prefettura (13.01.10.)
IndirizzoPiazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
Telefono0165/274967
Fax0165/274959
E-Mailprefettura@regione.vda.it
PECaffari_prefettura@pec.regione.vda.it
Referente procedimentoGiovannini Simona
DirigenteCastronovo Rosaria
Titolare potere sostitutivo in caso di inerziaQuattrocchio Roberta
Orario di apertura al pubblicoDal lunedì al venerdì: ore 9.00-14.00 previo appuntamento telefonico