ADDETTI AL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO...

 Scheda informativa URP
DescrizioneNei pubblici esercizi e nei luoghi aperti al pubblico dove si svolgono, anche in maniera occasionale, attività di intrattenimento e di spettacolo, è possibile impiegare, ai sensi del D.M. 06.10.2009, i cc.dd. "buttafuori" per lo svolgimento dei servizi di controllo (controlli preliminari, controllo degli accessi e controlli all'interno dei locali).
I "buttafuori", per l'espletamento dei servizi predetti, devono essere iscritti in apposito elenco istituito presso la Prefettura.
Link di accesso al servizio online
  Altre informazioni
Requisiti richiedenteL'iscrizione nell'elenco può essere richiesta:
- dal gestore del locale ove si svolge l'attività di intrattenimento e spettacolo, qualora lo stesso intenda adibire proprio personale ai servizi di controllo;
- dal titolare di istituto di vigilanza o di investigazioni debitamente autorizzato dal Prefetto allo svolgimento dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.

Ai fini dell'iscrizione si provvederà alla verifica del possesso, da parte dell'aspirante "buttafuori", dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, del D.M. 06.10.2009:
a) Età non inferiore a diciotto anni;
b) Buona salute fisica e mentale;
c) Assenza - negli ultimi cinque anni - di denunce o condanne anche non definitive per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;
d) Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o a DASPO;
e) Non essere aderenti o non essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di discriminazione razziale, etnica o religiosa;
f) Diploma di scuola media inferiore;
g) Superamento del corso di formazione;
h) Contratto di lavoro con il gestore del locale o con il titolare dell'istituto di vigilanza o investigazioni autorizzato all'impiego degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.

Si precisa che il corso può essere stato frequentato anche in una Regione diversa da quella della provincia nella quale si effettua l'iscrizione.

Si applicano inoltre le disposizioni dettate in via generale per le autorizzazioni di polizia dall'art. 11 del TULPS.

L'iscrizione nell'elenco istituito presso una qualsiasi prefettura autorizza il "buttafuori" a svolgere le attività di cui al D.M. 06.10.2009 in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte di chi intende impiegarlo, alle prefetture e questure delle province in cui lo stesso deve operare.

L'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo viene revisionato ogni due anni. Si richiama pertanto l'attenzione sull'onere di presentare la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti almeno un mese prima della scadenza biennale, calcolata a far tempo dalla data di iscrizione nell'elenco.
Il mancato deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall'elenco prefettizio ed il conseguente divieto di svolgimento dei compiti di addetto ai servizi di controllo.
Documentazione da presentarePer l'iscrizione nell'elenco:
- Richiesta di iscrizione nell'elenco prefettizio, con marca da bollo del valore corrente.
- Dichiarazione dell'addetto ai fini dell'iscrizione.
- Certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria pubblica. Per l'impiego di "buttafuori" già iscritto nell'elenco:
- Comunicazione impiego di personale già iscritto. Per la revisione dell'iscrizione nell'elenco:
- Modulo per la revisione compilato dal gestore del locale o dal titolare di un istituto di vigilanza o di investigazioni autorizzato;
- Dichiarazione dell'addetto ai fini della revisione.
- Certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria pubblica.
Documenti presenti nel fascicolo
Normativa di riferimentoL. 15.07.2009 n. 94, art. 3 commi 7-13.
Decreto del Ministro dell'Interno 06.10.2009.
Termine presentazione della domandaLa domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari)21
Eventuale spesa prevista
Modalità informatiche di pagamento del servizio
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari)30
Reclami e ricorsiRicorso gerarchico al Ministro dell'Interno entro 30 giorni dalla notifica o ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.
NoteSi richiama l'attenzione sull'art. 3, comma 13, della legge 94/2009 che punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 chiunque svolga i servizi in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, impieghi soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco oppure ometta di dare al Prefetto la preventiva comunicazione di avvalersi del personale già iscritto.

In data 21.06.2017 il Ministero dell’Interno e le Organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo hanno sottoscritto un Accordo quadro volto a favorire la diffusione della cultura della legalità e ad incrementare i livelli di sicurezza all’interno ed in prossimità degli esercizi. Con circolare del 21.06.2017 il Ministero ha invitato le Prefetture a perfezionare l’Accordo in sede decentrata con singoli Patti locali tra le stesse ed i rappresentanti territoriali delle Associazioni stipulanti, al fine dell’assunzione di impegni reciproci (corsi di professionalizzazione, campagne informative, impiego unicamente di personale abilitato, implementazione dei servizi di vigilanza…). Nella Regione Valle d'Aosta tale Protocollo d’Intesa è stato adottato il 29 maggio 2017 ed è consultabile nella sezione “Allegati” di questa pagina.

Si precisa che il tempo medio di erogazione del servizio sopra indicato non è comprensivo dei periodi di sospensione del termine di conclusione del procedimento necessari per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ufficio procedente o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Allegati
 Dove Rivolgersi
AssessoratoPresidenza della regione
DipartimentoDipartimento legislativo e aiuti di stato (13.)
StrutturaAffari di prefettura (13.1.)
UfficioUfficio Affari Di Prefettura (13.01.10.)
IndirizzoPiazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
Telefono0165/274965
Fax0165/274959
E-Mailprefettura@regione.vda.it
PECaffari_prefettura@pec.regione.vda.it
Referente procedimentoFanelli Marco
DirigenteCastronovo Rosaria
Titolare potere sostitutivo in caso di inerziaQuattrocchio Roberta
Orario di apertura al pubblicoDal lunedì al venerdì: 09.00-14.00 previo appuntamento telefonico