FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE

 Scheda informativa URP
DescrizionePer combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto un fondo di solidarietà
Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.
L'elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste estorsive:
•allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione
•in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale
Link di accesso al servizio online
  Altre informazioni
Requisiti richiedenteColui che ha assunto la veste di parte offesa, per il tramite del Prefetto della Provincia, ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo. In Valle d’Aosta, per il tramite del Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie.
Soggetto esercente un'attività economica e/o professionale appartenenti ad associazioni di solidarietà; l'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati nei punti precedenti, che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.
Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali se, in conseguenza dei delitti previsti dai precedenti punti, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
Fermo restando l'ordine indicato dal punto precedente, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.



Requisiti per l'elargizione del fondo

•La domanda deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive.
•in caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia;
•i termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive.

Condizioni per la concessione del fondo

La concessione del fondo è deliberata dal Comitato di solidarietà con successivo decreto commissariale.
1) L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:
•non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
•non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.
•non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
•abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza
2) l'elargizione è, altresì, concessa a condizione che l'istante non sia condannato per un delitto al quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale
3) l'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990

Tipologia del danno:

Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali.
Nel caso in cui l'istante abbia aderito alle richieste estorsive, viene ristorato il danno successivo alla denuncia ed a quello relativo a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia gli appartenenti ad associazioni di solidarietà beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o immobili ovvero lesioni personali.
Se esercenti attività economica anche il danno da mancato guadagno i soggetti non previsti dai due casi sopracitati beneficiano del ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o immobili per i seguenti soggetti superstiti ( coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati prima, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona) vengono applicate le stesse previsioni di cui ai precedenti punti.
L'elargizione è corrisposta in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70.
Documentazione da presentareLa domanda è presentata al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo (in Valle d'Aosta al Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie) ovvero si è consumato il delitto.
La data di presentazione della domanda è immediatamente comunicata al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura - unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico. L'istante può chiedere l'intero importo e/o provvisionale fino alla misura massima del 70%.
La presentazione dell'istanza ai sensi della Legge n.44/99 , da luglio 2023, deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente indirizzo:
https://antiracketusura-domanda.interno.gov.it/siteminderagent/forms/step1-spid.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-992e970e-63c4-4431-8763-0029abfa802f&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-E7m2bLTfIy0YF3p%2fgknAOJb8aoP0%2b19fMa%2fIm84fIPMDu%2bOo3C%2fttbQGwEAr%2bs3j&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fantiracketusura--domanda%2einterno%2egov%2eit%2f
ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel "Power Point" allegati nella presente scheda. Hanno accesso al Portale solo privati cittadini (utenti) identificabili tramite identità digitale e non è possibile identificarsi in altre modalità.
Il nuovo sistema informativo è integrato da subito con SPID e a seguire, una volta che l’Amministrazione avrà stipulato le convenzioni con le altre piattaforme di identità digitale, con le altre modalità. ‘Per poter effettuare TUTTE le operazioni sul Portale occorre disporre di un indirizzo PEC, di un dispositivo personale per la firma digitale o, in alternativa di stampante/scanner o altri ausili similari, da utilizzare per la produzione della Domanda da firmare digitalmente’.
Documentazione richiesta:
L'istanza, in linea generale, conterrà:
•le generalità dell'istante
•il tipo di beneficio richiesto
•la data della presentazione della denuncia
•la determinazione del danno
•la destinazione della somma richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista dal DPR n. 60 del 2014
Revoca dell'elargizione.
La concessione dell'elargizione è revocata:
1.se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte
2.se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima
3.se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione
4.ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3)
Per ulteriori approfondimenti visita la pagina del sito del Ministero dell'Interno.

Documenti presenti nel fascicolo
Normativa di riferimento- Legge 23 febbraio 1999 n. 44 " Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura"
- Legge 7 marzo 1996, n. 108 "Disposizioni in materia di usura"
- DPR 19 febbraio 2014, n 60 "Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10"
- Vedasi anche Vademecum allegato
Termine presentazione della domandaLa domanda deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive
Tempo medio di erogazione del servizio (giorni solari)60
Eventuale spesa prevista
Modalità informatiche di pagamento del servizio
Tempi per evadere la richiesta (giorni solari)60
Reclami e ricorsi
NoteIl 24 aprile 2014 è entrato in vigore il DPR 19 febbraio 2014, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9.4.2014, che disciplina il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell´usura.
Il provvedimento adegua, armonizza e coordina la normativa vigente in materia.
L’attuale Fondo di rotazione denominato "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici" deriva dalla fusione, attuata nel maggio del 2011, del “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso” con il “Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura”. La legge n. 122/2016, artt. 11-15, ha poi istituito uno speciale indennizzo a favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona, ponendolo a carico del fondo di rotazione oggetto della presente analisi, che ha conseguentemente assunto la nuova denominazione. Dal gennaio del 2018, inoltre, per espressa previsione dell’art. 11 della legge n. 4/2018, gravano su tale Fondo anche le provvidenze a favore degli orfani per crimini domestici.
Dal 13 giugno 2016 le istanze devono essere presentate tramite il portale del Ministero dell'Interno all'indirizzo sopra indicato.
Tenuto conto della complessità della materia, gli interessati possono chiedere un appuntamento per ottenere tutti i chiarimenti del caso
Allegati
 Dove Rivolgersi
AssessoratoPresidenza della regione
DipartimentoUfficio di gabinetto - capo gabinetto (01.)
StrutturaUfficio di gabinetto - vice capo gabinetto (01.01.)
Ufficio
Indirizzo Piazza Deffeyes, 1 . 11100 Aosta
Telefono0165/273772 0165/273795 0165/273549
Fax0165/273512 0165/273303
E-Mailgabinetto_presidenza@regione.vda.it , l.rubagotti@regione.vda.it , s.menna@regione.vda.it , p.savioz@regione.vda.it
PECgabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it
Referente procedimentoRubagotti Luca (responsabile procedimento)
DirigenteApostolo Luca
Titolare potere sostitutivo in caso di inerziaDi Nicuolo Paolo
Orario di apertura al pubblicodal lunedì al venerdì: 09.00/14.00