Elenco servizi per categorie

 LEGALIZZAZIONE FIRME
L'Ufficio legalizza le firme su documenti e atti formati in Italia e da valere all'estero e le firme su documenti e atti formati in Italia e da valere in Italia rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia. La legalizzazione consiste nell'attestazione che il funzionario che ha sottoscritto l'atto ricopre effettivamente quella carica e che la firma apposta è conforme a quella in possesso degli uffici addetti alla legalizzazione.
 NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Lo straniero regolarmente residente in un Comune della Regione, che sia in possesso di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, può richiedere il nulla osta al ricongiungimento per i seguenti familiari: 1) coniuge; 2) partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato; 3) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 4) figli maggiorenni a carico che per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; 5) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, ovvero, genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 29, comma 3 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. I requisiti relativi ai rapporti familiari saranno verificati dalle competenti autorità diplomatiche italiane all'estero una volta che lo Sportello Unico per l'Immigrazione avrà rilasciato il nulla osta. Altre informazioni. L'istanza è presentata mediante procedura telematica, secondo quanto indicato sul sito del Ministero dell'Interno (vedi nella sezione "Collegamenti"). Per la presentazione dell'istanza telematica, l'interessato può rivolgersi presso gli enti convenzionati indicati nell'elenco allegato. E' richiesta una marca da bollo del valore corrente.
 NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER I RIFUGIATI
Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il nulla osta al ricongiungimento per i seguenti familiari: 1) coniuge; 2) partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato; 3) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 4) figli maggiorenni a carico che per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; 5)genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, ovvero, genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. In questo caso non è previsto per il richiedente alcun requisito inerente la situazione alloggiativa e la situazione reddituale. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta limitandosi a verificare la sussistenza dello status di rifugiato. I requisiti relativi ai rapporti familiari saranno verificati dalle competenti autorità diplomatiche italiane all'estero una volta che lo Sportello Unico per l'Immigrazione avrà rilasciato il nulla osta. Altre informazioni: l'istanza è presentata mediante procedura telematica, secondo quanto indicato sul sito del Ministero dell'Interno (vedi nella sezione "Collegamenti"). Per la presentazione dell'istanza telematica, l'interessato può rivolgersi presso gli enti convenzionati indicati nell'elenco allegato. E' richiesta una marca da bollo del valore corrente.