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 CITTADINANZA - CONCESSIONE PER MATRIMONIO
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e succ. modificaz.) e relativi regolamenti di esecuzione. In base a questi è possibile individuare due tipologie di acquisto: 1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 5 febbraio 1992, n. 91); 2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 5 febbraio 1992, n. 91) (vedi scheda apposita).
 CITTADINANZA - CONCESSIONE PER RESIDENZA
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e succ. modificaz.) e relativi regolamenti di esecuzione. In base a questi è possibile individuare due tipologie di acquisto: 1. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 5 febbraio 1992, n. 91) 2. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 5 febbraio 1992, n. 91) (vedi scheda apposita)
 NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO IN CASI PARTICOLARI
I datori di lavoro interessati ad instaurare in Italia un rapporto di lavoro non stagionale in casi particolari (vedasi l'articolo 27 del testo unico per l'immigrazione), con un lavoratore straniero extracomunitario residente all'estero, possono presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente, tramite la procedura telematica indicata sul sito del Ministero dell'Interno (vedi nella sezione "Collegamenti"), domanda nominativa di nulla osta al lavoro subordinato in casi particolari, al di fuori delle quote d'ingresso annualmente stabilite con i decreti sui flussi adottati dal Governo. Ai sensi dell'articolo 30bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e ss.mm, lo Sportello territorialmente competente è quello ove risiede il datore di lavoro, ovvero dove ha sede legale l'impresa, oppure quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Altre informazioni: l'istanza è presentata mediante procedura telematica, secondo quanto indicato sul sito del Ministero dell'Interno. Per la presentazione dell'istanza telematica, l'interessato può rivolgersi presso gli enti convenzionati indicati nell'elenco allegato, o può compilare direttamente l'istanza secondo le istruzioni riportate sul sito del Ministero. E' richiesta una marca da bollo di Є 16,00.
 NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE
I datori di lavoro interessati ad assumere a tempo indeterminato o anche determinato non stagionale un lavoratore straniero extracomunitario residente all'estero, possono presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente, tramite la procedura telematica indicata sul sito del Ministero dell'Interno (vedi nella sezione "Collegamenti"), domanda di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, nell'ambito delle quote d'ingresso annualmente stabilite con i decreti sui flussi adottati dal Governo. La domanda può essere nominativa (in tal caso il datore di lavoro dovrà comunicare le generalità del lavoratore, nonché la sua residenza all'estero) o numerica (in tal caso deve comunicare il numero dei lavoratori che intende assumere). Ai sensi dell'articolo 30bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e ss.mm, lo Sportello territorialmente competente è quello ove risiede il datore di lavoro, ovvero dove ha sede legale l'impresa, oppure quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Altre informazioni: l'istanza è presentata mediante procedura telematica, secondo quanto indicato sul sito del Ministero dell'Interno. Per la presentazione dell'istanza telematica, l'interessato può rivolgersi presso gli enti convenzionati indicati nell'elenco allegato, o può compilare direttamente l'istanza secondo le istruzioni riportate sul sito del Ministero. E' richiesta una marca da bollo di euro 16,00.
 NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE
I datori di lavoro interessati ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato stagionale nei settori dell'agricoltura e del turismo con un lavoratore straniero extracomunitario residente all'estero, possono presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente, tramite la procedura telematica indicata sul sito del Ministero dell'Interno (vedi nella sezione "Collegamenti"), domanda nominativa di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, nell'ambito delle quote d'ingresso annualmente stabilite con i decreti sui flussi stagionali adottati dal Governo. Ai sensi dell'articolo 30bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e ss.mm, lo Sportello territorialmente competente è quello ove risiede il datore di lavoro, ovvero dove ha sede legale l'impresa, oppure quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Altre informazioni. L'istanza è presentata mediante procedura telematica, secondo quanto indicato sul sito del Ministero dell'Interno. Per la presentazione dell'istanza telematica, l'interessato può rivolgersi presso gli enti convenzionati indicati nell'elenco allegato, o può compilare direttamente l'istanza secondo le istruzioni riportate sul sito del Ministero. E' richiesta una marca da bollo di euro 16,00.