Elenco servizi per categorie

 ALBO REGIONALE AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI
Tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono l'attività di trasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di iscrizione all'albo regionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. L'attività consiste nell'istruttoria delle pratiche nelle varie fasi previste.
 AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ED ALL'ESERCIZIO ATTIVITA' IN AMBITO SANITARIO E SOCIALE E ACCREDITAMENTO
La Regione rilascia l'autorizzazione alla realizzazione di strutture(compresi l'ampliamento o la trasformazione) e all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali. La Regione concede anche l'accreditamento per l'erogazione di prestazioni per conto del Servizio sanitario regionale (in ambito sanitario e socio-sanitario)e per conto della Regione e di altri Enti pubblici locali (in ambito socio-assistenziale e socio-educativo).
 INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
La Struttura provvedimenti amministrativi è responsabile della tenuta di un elenco di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, i soggetti destinatari, i compensi previsti e la durata dell'incarico. Tale elenco è tenuto costantemente aggiornato, è pubblico e viene trimestralmente esposto all'Albo notiziario regionale. Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 18/1998 e per le finalità di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013, l'elenco degli incarichi conferiti a partire dal 1° gennaio 2008 viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione ed aggiornato mensilmente.
 ISTITUTI DI INFORMAZIONI COMMERCIALI - RILASCIO LICENZA
Coloro che intendono svolgere attività di raccolta di informazioni commerciali, così come definita ai sensi dell'art. 5 del D.M. 01.12.2010 n. 269, devono chiedere al Prefetto il rilascio di apposita licenza. La licenza ha validità triennale. Per il rinnovo si veda la scheda "Istituti di investigazioni e di informazioni commerciali - rinnovo licenza".
 ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE - VARIAZIONE DELL'AMBITO FUNZIONALE O DELLA SEDE
Per ottenere l'estensione della licenza investigativa ad attività diverse da quelle già autorizzate, ma pur sempre ricomprese tra quelle indicate dall'art. 5, 1° comma del D.M. 01.12.2010 n. 269 (attività di indagine in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo, difensivo e attività previste da leggi speciali o decreti), il titolare deve rivolgere comunicazione al Prefetto che ha rilasciato la licenza indicando mezzi, tecnologie e risorse che intende impiegare. Analoga comunicazione deve essere effettuata qualora si abbia l’esigenza di spostare la sede dell’istituto o di aprire una o più sedi secondarie. In tal caso, alla comunicazione suddetta dovrà essere allegata la planimetria dei nuovi locali e dovrà essere fornita dimostrazione del titolo comprovante il possesso degli stessi. L'estensione sarà ritenuta effettiva se nei novanta giorni successivi alla comunicazione ricevuta il Prefetto non avrà chiesto chiarimenti, integrazioni o vietato l'attività.
 ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI - RINNOVO LICENZA
Il titolare di licenza per lo svolgimento di investigazioni private o raccolta di informazioni commerciali, per proseguire la propria attività anche negli anni successivi a quello di ottenimento della licenza, deve presentare al Prefetto - con cadenza triennale - una dichiarazione di prosecuzione attività in carta semplice. Poiché l’ufficio di prefettura non rilascia un provvedimento espresso di rinnovo della licenza, l’interessato deve conservare, unitamente a quest’ultima, copia della dichiarazione di prosecuzione attività riportante la data di presentazione ed il timbro dell'ufficio ricevente.
 ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATE - RILASCIO LICENZA
Coloro che intendono eseguire investigazioni private devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività. La richiesta dovrà indicare gli ambiti di attività - così come individuati dall'art. 5 del D.M. 01.12.2010 n.269 - all'interno dei quali si desidera operare: a) attività di indagine in ambito privato; b) attività di indagine in ambito aziendale; c) attività di indagine in ambito commerciale; d) attività di indagine in ambito assicurativo; e) attività di indagine difensiva (art. 327-bis del Codice di procedura penale); f) attività prevista da leggi speciali o decreti ministeriali (ad esempio impiego di addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, cd. "buttafuori"). La licenza ha validità triennale. Per il rinnovo si veda la scheda "Istituti di investigazioni e di informazioni commerciali - rinnovo licenza".
 ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA - RINNOVO LICENZA
Gli istituti di vigilanza privata che intendono svolgere l'attività anche negli anni successivi a quello di ottenimento della licenza/autorizzazione, devono presentare con cadenza triennale al Prefetto una dichiarazione di prosecuzione attività in carta semplice. Poiché l’ufficio di prefettura non rilascia un provvedimento espresso di rinnovo della licenza, l’interessato deve conservare, unitamente a quest’ultima, copia della dichiarazione di prosecuzione attività riportante la data di presentazione ed il timbro dell'ufficio ricevente.
 ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA - VARIAZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE E FUNZIONALE
Per ottenere l'estensione dell'ambito funzionale (servizi) o territoriale (province) di operatività dell'istituto, il titolare deve rivolgere comunicazione al Prefetto che ha rilasciato la licenza indicando mezzi, tecnologie e risorse che intende impiegare nonché l'eventuale nuova sede operativa ed ogni altra informazione utile. L'estensione sarà ritenuta effettiva se nei novanta giorni successivi alla comunicazione il Prefetto non avrà chiesto chiarimenti, integrazioni o vietato l'attività.
 NOMINA DI REVISORI DEI CONTI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI PER GLI A.S. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.
Nomina dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche regionali
 PATENTE DI SERVIZIO AGLI ADDETTI DELLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - RILASCIO
La patente di servizio autorizza a condurre i veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o i veicoli dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente d'appartenenza, limitatamente alla tipologia di veicoli per i quali l'addetto alla polizia locale è già abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del Codice della Strada. Rilascio della patente di servizio Il comma 1 dell'art. 3 del D.M. 246/2004 attribuisce la competenza al rilascio della patente di servizio per gli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia locale al Prefetto, e quindi, per la Regione Valle d'Aosta, al Presidente della Regione. La patente di servizio è rilasciata a seguito d'esame.
 RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO
Le Associazioni, le Fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (prefettizio o regionale), istituito presso la Presidenza della Regione - Dipartimento Segreteria della Giunta. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con modalità e termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica. Nello stesso Registro sono annotate le variazioni degli organi direttivi o lo spostamento della sede legale. Gli enti che operano in ambito nazionale o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni devono chiedere l'iscrizione al Registro prefettizio (Registro regionale delle persone giuridiche private di rilevanza nazionale). Gli enti che operano in ambito regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione devono chiedere l'iscrizione al Registro regionale (Registro regionale delle persone giuridiche private di rilevanza regionale).