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 RILASCIO DEL REGISTRO DI DETENZIONE PER GLI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI PROTETTI DALLA CITES.
Chiunque intenda fare commercio o qualsiasi altra attività a scopo di lucro (scambio, permuta, locazione, esposizione, mostre itineranti, ecc.) di esemplari inseriti negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 e Regolamento (CE) 966/2023, applicativo della Convenzione Internazionale di Washington (CITES) in Italia, è obbligato a fare richiesta del registro di detenzione al servizio CITES Territoriale, che provvederà alla consegna. Sul registro dovranno essere indicati correttamente tutti i movimenti di carico e scarico relativi agli esemplari in possesso, pena gravi sanzioni amministrative.