Elenco alfabetico

 ADDETTI AL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO -"BUTTAFUORI"- ISCRIZIONE NELL'ELENCO PREFETTIZIO
Nei pubblici esercizi e nei luoghi aperti al pubblico dove si svolgono, anche in maniera occasionale, attività di intrattenimento e di spettacolo, è possibile impiegare, ai sensi del D.M. 06.10.2009, i cc.dd. "buttafuori" per lo svolgimento dei servizi di controllo (controlli preliminari, controllo degli accessi e controlli all'interno dei locali). I "buttafuori", per l'espletamento dei servizi predetti, devono essere iscritti in apposito elenco istituito presso la Prefettura.
 APOSTILLA (CONVENZIONE DELL'AJA DEL 5 OTTOBRE 1961)
L'apostilla consiste nell'attestazione dell'autenticità della firma e della legale qualità del funzionario che ha sottoscritto atti, certificati, formati nello Stato italiano e da valere all'estero, da produrre nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja.
 APPROVAZIONE NOMINA MINISTRI DI CULTO
L’Ufficio riceve le domande volte ad ottenere l’approvazione governativa della nomina dei Ministri di culti acattolici. L’approvazione è necessaria perché gli atti compiuti dal Ministro siano produttivi di effetti giuridici nell’ordinamento italiano. Si precisa che la mancata approvazione non pregiudica in alcun modo la possibilità per il Ministro di culto di esercitare liberamente l’attività pastorale sul territorio dello Stato in virtù dei poteri conferitigli dalla Chiesa di appartenenza. Il riconoscimento è concesso con Decreto del Ministro dell’Interno sentito il Presidente della Regione nell’esercizio delle funzioni prefettizie.
 ASSOCIAZIONE TRA PROPRIETARI PER L'IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE PER LA VIGILANZA SU PROPRI BENI -RILASCIO AUTORIZZAZIONE
I privati proprietari che, ai sensi dell'art. 133 del R.D. 18.06.1931 n. 773, (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS), intendono associarsi per assumere alle proprie dipendenze guardie particolari giurate (GPG) da destinare alla custodia dei propri beni mobili o immobili, devono chiedere al Prefetto il rilascio di un'apposita autorizzazione prefettizia.
 ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA AGLI ADDETTI DELLA POLIZIA LOCALE
Il personale che svolge il servizio di Polizia Locale può esercitare anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando - nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni - con le Forze di Polizia dello Stato. A tal fine il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, conferisce con decreto, su richiesta motivata dell'Amministrazione Comunale interessata, la qualità di agente di Pubblica Sicurezza agli appartenenti ai corpi di Polizia Locale.
 AUTOMEZZI PESANTI - CIRCOLAZIONE FESTIVA IN DEROGA AI DIVIETI
Il Presidente della Regione, nell'esercizio delle funzioni prefettizie, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, dispone il divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di cose. Il Presidente della Regione, può tuttavia autorizzare, su domanda, la circolazione di tali automezzi nei giorni di divieto nei casi e con le modalità indicate in apposito decreto pubblicato annualmente.
 CAMBIO NOME E COGNOME - MAGGIORENNI
Qualsiasi cittadino residente in uno dei Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve presentare istanza alla Presidenza della Regione (o alla Prefettura-U.T.G. in cui si trova l'ufficio dello stato civile dove è registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce). Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni. L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. Il Presidente della Regione: - autorizza il cambiamento del nome o l'aggiunta al proprio di un altro nome; - autorizza il cambiamento del cognome anche perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale, o l'aggiunta al proprio di altro cognome.
 CAMBIO NOME E COGNOME - MINORENNI
Qualsiasi cittadino residente in uno dei Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve presentare istanza alla Presidenza della Regione (o alla Prefettura-U.T.G. in cui si trova l'ufficio dello stato civile dove è registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce). Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni. L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. Il Presidente della Regione: - autorizza il cambiamento del nome o l'aggiunta al proprio di un altro nome; - autorizza il cambiamento del cognome anche perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale, o l'aggiunta al proprio di altro cognome.
 CITTADINANZA - CONCESSIONE PER MATRIMONIO
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e succ. modificaz.) e relativi regolamenti di esecuzione. In base a questi è possibile individuare due tipologie di acquisto: 1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 5 febbraio 1992, n. 91); 2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 5 febbraio 1992, n. 91) (vedi scheda apposita).
 CITTADINANZA - CONCESSIONE PER RESIDENZA
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e succ. modificaz.) e relativi regolamenti di esecuzione. In base a questi è possibile individuare due tipologie di acquisto: 1. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 5 febbraio 1992, n. 91) 2. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 5 febbraio 1992, n. 91) (vedi scheda apposita)
 COMMISSIONE REGIONALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Esame dei progetti e sopralluoghi relativi ai locali ed impianti ove si svolgono pubblici spettacoli
 COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE
Il Prefetto (in Valle d’Aosta il Presidente della Regione) dispone la sospensione temporanea della circolazione in occasione di competizioni sportive (gare podistiche, automobilistiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, ecc), su strade statali e provinciali, su richiesta dell'Ente che rilascia l'autorizzazione all'effettuazione della gara. Per competizioni sportive su strada s'intendono le manifestazioni a carattere agonistico che comportano lo svolgimento di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente ed in cui è prevista una classifica finale che ha luogo (previo apposita autorizzazione) nella sede stradale. Si ricorda che - ai sensi dell’art. 9 del N.C.d.S., approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 - la competenza al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle competizioni sportive su strada ricade in capo a Comune: per competizione ricadente in un unico comune (la richiesta di autorizzazione va trasmessa al comune competente). Provincia: se la competizione interessa 2 o più comuni della stessa provincia (la richiesta di autorizzazione va trasmessa alla Provincia di competenza). In Valle d'Aosta non esiste il livello provinciale e le relative funzioni sono attribuite alla Regione. Regione: per competizione ricadente in 2 o più comuni di diverse province, la richiesta di autorizzazione va trasmessa alla Regione. In Valle d'Aosta, la Regione è competente in tutti i casi in cui la competizione interessi il territorio di più comuni, in quanto, come detto, non esiste la Provincia.
 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ANTIMAFIA
La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011. L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 dell’art. 84, comma 3, dello stesso D.Lgs. 159/2011. Nella regione Valle d’Aosta, in forza di quanto disposto dall’art. 3 della legge 23 dicembre 1982 n. 936, la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni) è rilasciata dalla Questura di Aosta: QUESTURA DI AOSTA UFFICIO ANTIMAFIA Corso Battaglione Aosta n. 169, 11100 Aosta PEC: antimafia.quest.ao@pecps.poliziadistato.it n. tel. Centralino 0165/279111 Dal 7 gennaio 2016 è pienamente operativa la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art. 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011 (Codice antimafia). Da ciò deriva che i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia devono ora acquisire la documentazione antimafia esclusivamente attraverso la consultazione di tale banca dati, fatta salva l’ipotesi dei rapporti contrattuali afferenti ai settori sensibili per i quali rimane in essere il sistema di consultazione preventiva delle White list, che costituisce la forma necessitata attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l’assenza di motivi ostativi ai fini antimafia. Per ulteriori informazioni in merito alla procedura di accreditamento delle Stazioni appaltanti alla BDNA o relativamente all’iscrizione nelle White list antimafia è possibile consultare le pagine appositamente dedicate nella sezione di prefettura di questo sito (si veda sotto alla voce “Collegamenti”).
 DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE
L'Ufficio tossicodipendenze, dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali svolge le attività previste dall'art.75 del D.P.R.309/90, e successive modificazioni ed integrazioni, che comporta l'attivazione di un procedimento amministrativo, nei casi di detenzione, per uso personale, di sostanze stupefacenti. Il procedimento amministrativo prende avvio dalla segnalazione delle Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) delle persone che vengono trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale a cui viene contestata la violazione dell'art.75 D.P.R. 309/90 e sequestrata la sostanza stupefacente. Il procedimento è di competenza della Prefettura della provincia di residenza dell'interessato. In particolare, è prevista la sanzione accessoria del ritiro della patente per TRENTA GIORNI per colui che, al momento dell'accertamento, abbia la diretta e immediata disponibilità di un veicolo a motore. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, è previsto il fermo amministrativo del mezzo. La patente viene restituita dalla Prefettura di residenza al titolare a partire dal TRENTUNESIMO giorno decorrente dalla data dell'accertamento; per la Valle d'Aosta occorre recarsi di persona, ovvero muniti di delega scritta, presso l'Ufficio Tossicodipendenze sito in Loc. La Croix Noire, 44 - Saint Christophe - dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dal Lunedì al Venerdì. La restituzione viene effettuata senza ulteriori formalità: qualora il trentunesimo giorno capiti in giornata festiva, la patente sarà restituita il primo giorno lavorativo seguente. Successivamente la persona dovrà essere convocata presso l'Ufficio Tossicodipendenze, dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali per sostenere un colloquio. Sulla base di vari elementi (natura dello stupefacente sequestrato, eventuali altri precedenti specifici, disponibilità/opportunità di sottoporsi ad esami tossicologici) verrà definito il provvedimento sanzionatorio, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, con una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
 FONDO DI SOLIDARIETA' VITTIME REATI INTENZIONALI VIOLENTI, ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E VIOLENZA DI GENERE
Nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti è riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122). In particolare, fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro cd. caporalato), ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581(percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale. A tal fine, presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti. Il Prefetto (nel caso della Regione Valle d’Aosta il Presidente della Regione nell’esercizio delle proprie funzioni prefettizie) , cui va indirizzata l'istanza, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, esprime il parere di competenza e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà, delibera sulle domande. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto interministeriale 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali..PER GLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI VEDI SCHEDA ALLEGATA
 FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO
Presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per assicurare a chiunque abbia subito danni derivanti da fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso il pagamento delle somme liquidate in giudizio con sentenza a titolo di risarcimento danni, di provvisionale e di rimborso delle spese di giudizio attraverso l'intervento diretto dello Stato. Il Prefetto (in Valle d'Aosta il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie) verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione delle somme richieste e, ove necessario, integra la documentazione istruttoria ed, inoltre, esprime un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà, delibera sulle domande.
 FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE
Per combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto un fondo di solidarietà.Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione. L'elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste estorsive: •allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione •in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale
 FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELL'USURA
Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà. Il Fondo di prevenzione, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc...) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti. La concessione del mutuo è deliberata dal Comitato di solidarietà e successivamente disposta con decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
 GAS TOSSICI: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, CUSTODIA E ALLA CONSERVAZIONE IN MAGAZZINI E DEPOSITI
Il Presidente della Regione,in qualità di Prefetto, acquisito il preventivo parere dell'apposita commissione, autorizza l'utilizzo, la custodia e la conservazione di gas tossici in magazzini e depositi
 GUARDIE PARTICOLARI GIURATE
La qualifica di guardia particolare giurata (GPG) viene riconosciuta dal Prefetto, mediante rilascio di apposito decreto di nomina, a coloro che intendono esercitare, alle dipendenze di istituti di vigilanza (art. 134 R.D. 18.06.1931 n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS) o di privati proprietari di beni (art. 133 TULPS), un'attività di vigilanza e custodia su beni mobili o immobili. La domanda per il rilascio o il rinnovo del decreto di GPG deve essere presentata dal titolare dell'istituto di vigilanza o dal privato proprietario dei beni da vigilare all'autorità prefettizia della provincia ove la guardia sarà destinata ad operare. Una volta ottenuto il decreto prefettizio - avente validità biennale - la GPG di prima nomina sarà ammessa all'esercizio delle funzioni solo dopo aver prestato giuramento, ai sensi dell'art. 250 R.D. 06.05.1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione di TULPS), innanzi al Prefetto o ad un suo delegato. Il servizio di vigilanza può essere armato o non armato. In caso di servizio armato, se ne sussistono i presupposti, il Questore rilascia alla GPG la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità biennale. La relativa domanda di rilascio/rinnovo deve essere sottoscritta direttamente dall'interessato e presentata unitamente all'istanza di rilascio o rinnovo della qualifica di GPG alla Struttura affari di prefettura della Presidenza della Regione che provvederà ad inoltrarla, per l'istruttoria di competenza, ai preposti uffici della Questura.
 GUARDIE PARTICOLARI GIURATE - APPROVAZIONE DIVISE E DISTINTIVI
Le divise e i distintivi che si intendono fare indossare alle proprie guardie particolari giurate devono essere preventivamente approvate dal Prefetto che provvede una volta acquisito il parere della competente divisione militare o delle altre autorità dalle quali dipendono le Forze di Polizia ad ordinamento civile.
 INVESTIGATORI E INFORMATORI COMMERCIALI DIPENDENTI - RINNOVO LICENZA
L'investigatore privato dipendente e l'informatore commerciale dipendente, per proseguire l'attività anche negli anni successivi a quello di ottenimento della licenza, devono presentare al Prefetto - con cadenza triennale - una dichiarazione di prosecuzione attività in carta semplice. Poiché l’ufficio di prefettura non rilascia un provvedimento espresso di rinnovo della licenza, l’interessato deve conservare, unitamente a quest’ultima, copia della dichiarazione di prosecuzione attività riportante la data di presentazione ed il timbro dell'ufficio ricevente.
 ISTITUTI DI INFORMAZIONI COMMERCIALI - RILASCIO LICENZA
Coloro che intendono svolgere attività di raccolta di informazioni commerciali, così come definita ai sensi dell'art. 5 del D.M. 01.12.2010 n. 269, devono chiedere al Prefetto il rilascio di apposita licenza. La licenza ha validità triennale. Per il rinnovo si veda la scheda "Istituti di investigazioni e di informazioni commerciali - rinnovo licenza".
 ISTITUTI DI INFORMAZIONI COMMERCIALI - RILASCIO LICENZA INFORMATORE COMMERCIALE DIPENDENTE
L'informatore commerciale titolare di istituto può chiedere, ai sensi dell'art. 257-bis del R.D. 06.05.1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il rilascio di specifica licenza anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente e con vincolo di subordinazione, l'attività di raccolta di informazioni commerciali. La licenza rilasciata all'informatore commerciale dipendente è in ogni caso subordinata alla permanenza in essere della licenza del titolare dell'istituto di informazioni commerciali. La licenza ha validità triennale. Per il rinnovo si veda la scheda "Investigatori e informatori commerciali dipendenti - rinnovo licenza".
 ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE - VARIAZIONE DELL'AMBITO FUNZIONALE O DELLA SEDE
Per ottenere l'estensione della licenza investigativa ad attività diverse da quelle già autorizzate, ma pur sempre ricomprese tra quelle indicate dall'art. 5, 1° comma del D.M. 01.12.2010 n. 269 (attività di indagine in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo, difensivo e attività previste da leggi speciali o decreti), il titolare deve rivolgere comunicazione al Prefetto che ha rilasciato la licenza indicando mezzi, tecnologie e risorse che intende impiegare. Analoga comunicazione deve essere effettuata qualora si abbia l’esigenza di spostare la sede dell’istituto o di aprire una o più sedi secondarie. In tal caso, alla comunicazione suddetta dovrà essere allegata la planimetria dei nuovi locali e dovrà essere fornita dimostrazione del titolo comprovante il possesso degli stessi. L'estensione sarà ritenuta effettiva se nei novanta giorni successivi alla comunicazione ricevuta il Prefetto non avrà chiesto chiarimenti, integrazioni o vietato l'attività.
 ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI - RINNOVO LICENZA
Il titolare di licenza per lo svolgimento di investigazioni private o raccolta di informazioni commerciali, per proseguire la propria attività anche negli anni successivi a quello di ottenimento della licenza, deve presentare al Prefetto - con cadenza triennale - una dichiarazione di prosecuzione attività in carta semplice. Poiché l’ufficio di prefettura non rilascia un provvedimento espresso di rinnovo della licenza, l’interessato deve conservare, unitamente a quest’ultima, copia della dichiarazione di prosecuzione attività riportante la data di presentazione ed il timbro dell'ufficio ricevente.
 ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATE - RILASCIO LICENZA
Coloro che intendono eseguire investigazioni private devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività. La richiesta dovrà indicare gli ambiti di attività - così come individuati dall'art. 5 del D.M. 01.12.2010 n.269 - all'interno dei quali si desidera operare: a) attività di indagine in ambito privato; b) attività di indagine in ambito aziendale; c) attività di indagine in ambito commerciale; d) attività di indagine in ambito assicurativo; e) attività di indagine difensiva (art. 327-bis del Codice di procedura penale); f) attività prevista da leggi speciali o decreti ministeriali (ad esempio impiego di addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, cd. "buttafuori"). La licenza ha validità triennale. Per il rinnovo si veda la scheda "Istituti di investigazioni e di informazioni commerciali - rinnovo licenza".
 ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATE - RILASCIO LICENZA INVESTIGATORE DIPENDENTE
L'investigatore privato titolare di istituto può chiedere, ai sensi dell'art. 257-bis del R.D. 06.05.1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS), il rilascio di specifica licenza anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente e con vincolo di subordinazione l'attività di investigazione e ricerca. La licenza rilasciata all'investigatore privato dipendente è in ogni caso subordinata alla permanenza in essere della licenza del titolare dell'istituto di investigazioni. La licenza ha validità triennale. Per il rinnovo si veda la scheda "Investigatori e informatori commerciali dipendenti - rinnovo licenza".
 ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA - RILASCIO LICENZA
Coloro che intendono svolgere, impiegando guardie particolari giurate, attività imprenditoriale di vigilanza su beni mobili o immobili di terzi devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza. La licenza ha validità triennale. Per il rinnovo si veda la Scheda "Istituti di vigilanza privata - rinnovo licenza".
 ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA - RINNOVO LICENZA
Gli istituti di vigilanza privata che intendono svolgere l'attività anche negli anni successivi a quello di ottenimento della licenza/autorizzazione, devono presentare con cadenza triennale al Prefetto una dichiarazione di prosecuzione attività in carta semplice. Poiché l’ufficio di prefettura non rilascia un provvedimento espresso di rinnovo della licenza, l’interessato deve conservare, unitamente a quest’ultima, copia della dichiarazione di prosecuzione attività riportante la data di presentazione ed il timbro dell'ufficio ricevente.
 ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA - VARIAZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE E FUNZIONALE
Per ottenere l'estensione dell'ambito funzionale (servizi) o territoriale (province) di operatività dell'istituto, il titolare deve rivolgere comunicazione al Prefetto che ha rilasciato la licenza indicando mezzi, tecnologie e risorse che intende impiegare nonché l'eventuale nuova sede operativa ed ogni altra informazione utile. L'estensione sarà ritenuta effettiva se nei novanta giorni successivi alla comunicazione il Prefetto non avrà chiesto chiarimenti, integrazioni o vietato l'attività.
 LEGALIZZAZIONE FIRME
L'Ufficio legalizza le firme su documenti e atti formati in Italia e da valere all'estero e le firme su documenti e atti formati in Italia e da valere in Italia rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia. La legalizzazione consiste nell'attestazione che il funzionario che ha sottoscritto l'atto ricopre effettivamente quella carica e che la firma apposta è conforme a quella in possesso degli uffici addetti alla legalizzazione.
 LICENZA PER IL CONFEZIONAMENTO, LA DETENZIONE E LA VENDITA DI INDUMENTI MILITARI E RELATIVI ACCESSORI
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931 n. 773) prevede, ai sensi dell’art. 28, il rilascio di una licenza per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Il Prefetto è competente al rilascio della licenza, che ha durata biennale.
 LICENZA PER IL TRASPORTO DI ESPLOSIVI CON ELICOTTERO
Le ditte che intendono trasportare esplosivi a mezzo elicottero al fine del distacco artificiale di valanghe devono ottenere una licenza di polizia rilasciata dal Prefetto.
 LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL MESTIERE DI FOCHINO - ESAME - RILASCIO
Per l'accensione di mine con innesco a fuoco ed elettrico occorre richiedere l'apposita licenza, che viene rilasciata previo superamento di un apposito esame diretto ad accertare la capacità tecnica per svolgere l'attività di fochino. La licenza ha validità triennale.
 LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL MESTIERE DI FOCHINO - RINNOVO
Per l'accensione di mine con innesco a fuoco ed elettrico occorre richiedere l'apposita licenza, che viene rilasciata previo superamento di un apposito esame diretto ad accertare la capacità tecnica per svolgere l'attività di fochino. La licenza ha validità triennale.
 LICENZA PER LA FABBRICAZIONE, IL COMMERCIO E LA RIPARAZIONE DI ARMI DA GUERRA
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931 n. 773) prevede, ai sensi dell’art. 28, il rilascio di una licenza per la fabbricazione, la detenzione, l’assemblaggio, la raccolta e la vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse e di munizioni. Il Prefetto è competente al rilascio di tale licenza, che ha durata biennale.
 LICENZA PER LA GESTIONE DI UN DEPOSITO TEMPORANEO DI ESPLOSIVO
Le ditte che intendono gestire un deposito temporaneo di esplosivo di II^ e III^ categoria devono ottenere una licenza di polizia rilasciata dal Prefetto.
 LICENZA PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE IN USO ALLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931 n. 773) prevede, ai sensi dell’art. 28, il rilascio di una licenza per le officine meccaniche che intervengono per la manutenzione ordinaria e straordinaria su auto o mezzi appartenenti alle forze dell’ordine. Il Prefetto è competente al rilascio di tale licenza, che ha durata biennale.
 LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE DI BENEFICENZA
L'Ufficio riceve, per conto del Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie, le comunicazioni relative alle manifestazioni di sorte locale (lotterie, tombole, pesche di beneficienza) e ne vieta lo svolgimento in caso di mancanza delle condizioni prescritte dalla legge.
 NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO IN CASI PARTICOLARI
I datori di lavoro interessati ad instaurare in Italia un rapporto di lavoro non stagionale in casi particolari (vedasi l'articolo 27 del testo unico per l'immigrazione), con un lavoratore straniero extracomunitario residente all'estero, possono presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente, tramite la procedura telematica indicata sul sito del Ministero dell'Interno (vedi nella sezione "Collegamenti"), domanda nominativa di nulla osta al lavoro subordinato in casi particolari, al di fuori delle quote d'ingresso annualmente stabilite con i decreti sui flussi adottati dal Governo. Ai sensi dell'articolo 30bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e ss.mm, lo Sportello territorialmente competente è quello ove risiede il datore di lavoro, ovvero dove ha sede legale l'impresa, oppure quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Altre informazioni: l'istanza è presentata mediante procedura telematica, secondo quanto indicato sul sito del Ministero dell'Interno. Per la presentazione dell'istanza telematica, l'interessato può rivolgersi presso gli enti convenzionati indicati nell'elenco allegato, o può compilare direttamente l'istanza secondo le istruzioni riportate sul sito del Ministero. E' richiesta una marca da bollo di Є 16,00.
 NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE
I datori di lavoro interessati ad assumere a tempo indeterminato o anche determinato non stagionale un lavoratore straniero extracomunitario residente all'estero, possono presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente, tramite la procedura telematica indicata sul sito del Ministero dell'Interno (vedi nella sezione "Collegamenti"), domanda di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, nell'ambito delle quote d'ingresso annualmente stabilite con i decreti sui flussi adottati dal Governo. La domanda può essere nominativa (in tal caso il datore di lavoro dovrà comunicare le generalità del lavoratore, nonché la sua residenza all'estero) o numerica (in tal caso deve comunicare il numero dei lavoratori che intende assumere). Ai sensi dell'articolo 30bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e ss.mm, lo Sportello territorialmente competente è quello ove risiede il datore di lavoro, ovvero dove ha sede legale l'impresa, oppure quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Altre informazioni: l'istanza è presentata mediante procedura telematica, secondo quanto indicato sul sito del Ministero dell'Interno. Per la presentazione dell'istanza telematica, l'interessato può rivolgersi presso gli enti convenzionati indicati nell'elenco allegato, o può compilare direttamente l'istanza secondo le istruzioni riportate sul sito del Ministero. E' richiesta una marca da bollo di euro 16,00.
 NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE
I datori di lavoro interessati ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato stagionale nei settori dell'agricoltura e del turismo con un lavoratore straniero extracomunitario residente all'estero, possono presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente, tramite la procedura telematica indicata sul sito del Ministero dell'Interno (vedi nella sezione "Collegamenti"), domanda nominativa di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, nell'ambito delle quote d'ingresso annualmente stabilite con i decreti sui flussi stagionali adottati dal Governo. Ai sensi dell'articolo 30bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e ss.mm, lo Sportello territorialmente competente è quello ove risiede il datore di lavoro, ovvero dove ha sede legale l'impresa, oppure quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Altre informazioni. L'istanza è presentata mediante procedura telematica, secondo quanto indicato sul sito del Ministero dell'Interno. Per la presentazione dell'istanza telematica, l'interessato può rivolgersi presso gli enti convenzionati indicati nell'elenco allegato, o può compilare direttamente l'istanza secondo le istruzioni riportate sul sito del Ministero. E' richiesta una marca da bollo di euro 16,00.
 NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Lo straniero regolarmente residente in un Comune della Regione, che sia in possesso di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, può richiedere il nulla osta al ricongiungimento per i seguenti familiari: 1) coniuge; 2) partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato; 3) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 4) figli maggiorenni a carico che per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; 5) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, ovvero, genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 29, comma 3 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. I requisiti relativi ai rapporti familiari saranno verificati dalle competenti autorità diplomatiche italiane all'estero una volta che lo Sportello Unico per l'Immigrazione avrà rilasciato il nulla osta. Altre informazioni. L'istanza è presentata mediante procedura telematica, secondo quanto indicato sul sito del Ministero dell'Interno (vedi nella sezione "Collegamenti"). Per la presentazione dell'istanza telematica, l'interessato può rivolgersi presso gli enti convenzionati indicati nell'elenco allegato. E' richiesta una marca da bollo del valore corrente.
 NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER I RIFUGIATI
Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il nulla osta al ricongiungimento per i seguenti familiari: 1) coniuge; 2) partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato; 3) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 4) figli maggiorenni a carico che per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; 5)genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, ovvero, genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. In questo caso non è previsto per il richiedente alcun requisito inerente la situazione alloggiativa e la situazione reddituale. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta limitandosi a verificare la sussistenza dello status di rifugiato. I requisiti relativi ai rapporti familiari saranno verificati dalle competenti autorità diplomatiche italiane all'estero una volta che lo Sportello Unico per l'Immigrazione avrà rilasciato il nulla osta. Altre informazioni: l'istanza è presentata mediante procedura telematica, secondo quanto indicato sul sito del Ministero dell'Interno (vedi nella sezione "Collegamenti"). Per la presentazione dell'istanza telematica, l'interessato può rivolgersi presso gli enti convenzionati indicati nell'elenco allegato. E' richiesta una marca da bollo del valore corrente.
 ONORIFICENZE - DECORAZIONE STELLA AL MERITO DEL LAVORO
Le segnalazioni per il conferimento possono essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali ed anche direttamente dai lavoratori interessati all'Ispettorato territoriale del lavoro di Aosta. Per informazioni vedi al link https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Conferimento-Stelle-al-Merito-del-Lavoro-11092019.aspx Il termine di presentazione delle proposte è fissato al 31 ottobre di ogni anno. L'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione interviene nel procedimento ai fini della verifica circa il possesso dei requisiti morali e del godimento dei diritti politici da parte dei candidati, su richiesta dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Aosta. L'onorificenza "Decorazione stella al merito del lavoro" è un'onorificenza che premia singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private. Il titolo di Maestro del Lavoro viene conferito con decreto del Presidente della Repubblica, ogni anno, il 1° maggio, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. E' richiesto il concerto del Ministro degli Esteri per il conferimento del titolo a favore di lavoratori italiani all'estero. Le insegne ai Maestri del Lavoro vengono consegnate nel corso di una cerimonia che si svolge a livello locale. La decorazione comprende una sola classe e conferisce il titolo di "Maestro del Lavoro".
 ONORIFICENZE - ORDINE CAVALLERESCO AL MERITO DEL LAVORO
L'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione cura l'istruttoria per il conferimento ai cittadini delle onorificenze che attestano pubblicamente le benemerenze acquisite per meriti personali. L'onorificenza "Ordine cavalleresco al merito del lavoro" è un'onorificenza che premia coloro che si siano resi singolarmente benemeriti segnalandosi nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'attività creditizia e assicurativa. L'Ordine comprende una sola classe e conferisce il titolo di Cavaliere al Merito del Lavoro. Il Presidente della Repubblica è Capo dell'Ordine al Merito del Lavoro.
 ONORIFICENZE - ORDINE CAVALLERESCO AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
L'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione cura l'istruttoria per il conferimento ai cittadini delle onorificenze che attestano pubblicamente le benemerenze acquisite per meriti personali. L'onorificenza "Ordine cavalleresco al merito della Repubblica italiana" ha lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. L'Ordine è il primo degli ordini cavallereschi nazionali e comprende cinque classi: - Cavaliere - Ufficiale - Commendatore - Grande Ufficiale - Cavaliere di Gran Croce. Per premiare altissime benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri, al Cavaliere di Gran Croce può essere conferita eccezionalmente la decorazione di "Gran Cordone". Il Presidente della Repubblica è il Capo dell'Ordine cavalleresco al Merito della Repubblica Italiana.
 ONORIFICENZE - RICOMPENSE AL MERITO CIVILE
La Prefettura cura l'istruttoria delle benemerenze per meriti personali. In Valle d'Aosta l'istruttoria è curata dal Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie. Le ricompense al merito civile sono concesse per premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno. La ricompensa consiste in una Medaglia d'oro o d'argento o di bronzo o di un Attestato di Pubblica Benemerenza. Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta, ed agli effetti conseguiti. Le medaglie al merito civile sono conferite con Decreto Presidenziale su proposta del Ministero dell'Interno, sentita la competente Commissione di cui all'articolo 7 della legge 13/1958. L'Attestato di Pubblica Benemerenza è concesso dal Ministro per l'Interno. Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorità da cui gli interessati dipendono. La ricompensa al merito civile può essere conferita alla memoria. In casi straordinari la ricompensa può essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura prevista dalla legge 13/58. La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro per l'Interno viene di norma consegnata in occasione di solenni ricorrenze.
 ONORIFICENZE - RICOMPENSE AL VALOR CIVILE
Il Prefetto cura l'istruttoria per il conferimento delle benemerenze per motivi personali. In Valle d'Aosta l'istruttoria è curata dal Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie. Le ricompense al valor civile sono concesse per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano evidente virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore. La ricompensa al Valor Civile consiste in una Medaglia d'oro o d'argento o di bronzo, nonché in un "Attestato di pubblica benemerenza". Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero. Non è per altro consentito il conferimento di più ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa. Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto Presidenziale su proposta del Ministro dell'Interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 della legge 13 /1958 che esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere. Per i fatti avvenuti fuori dal territorio dello Stato l'istruttoria è svolta dalle competenti Autorità consolari. L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l'Interno.
 ONORIFICENZE - RICONOSCIMENTI PER MERITO O ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Riconoscimenti per merito o anzianità di servizio al personale della Polizia di Stato . La medaglia al merito di servizio e la croce per anzianità di servizio sono concesse al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti, ed equiparati, con decreto del Prefetto (in Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie). Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori, ed equiparati, il riconoscimento è concesso con decreto Ministeriale. I riconoscimenti si suddividono in due categorie: - Medaglia al merito di servizio; - Croce per anzianità di servizio. La Medaglia al merito di servizio è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, di bronzo o di terzo grado, ed è conferita al personale che abbia raggiunto complessivamente i seguenti periodi di direzione di unità organizzative od operative ed incarichi equipollenti: - Medaglia d'oro (20 anni di servizio); - Medaglia d'argento (15 anni di servizio); - Medaglia di bronzo (10 anni di servizio). La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore. La Croce per anzianità di servizio è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, di bronzo o di terzo grado, ed è conferita per l'onorevole servizio comunque prestato nei ruoli del personale della Polizia di Stato per i seguenti periodi complessivi: - Croce d'oro (35 anni di servizio); - Croce d'argento (30 anni di servizio); - Croce di bronzo (20 anni di servizio). La croce di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
 ORFANI DI GUERRA
L'Amministrazione regionale, tramite l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, tiene il registro degli orfani di guerra. Provvede al rilascio delle dichiarazioni di iscrizione.
 PATENTE DI SERVIZIO AGLI ADDETTI DELLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - RILASCIO
La patente di servizio autorizza a condurre i veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o i veicoli dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente d'appartenenza, limitatamente alla tipologia di veicoli per i quali l'addetto alla polizia locale è già abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del Codice della Strada. Rilascio della patente di servizio Il comma 1 dell'art. 3 del D.M. 246/2004 attribuisce la competenza al rilascio della patente di servizio per gli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia locale al Prefetto, e quindi, per la Regione Valle d'Aosta, al Presidente della Regione. La patente di servizio è rilasciata a seguito d'esame.
 RADIAZIONI IONIZZANTI: RILASCIO NULLA OSTA
Il Dirigente della competente struttura, acquisito il preventivo parere dell'apposita commissione,rilascia il nulla osta per l'impiego e la detenzione di sorgenti radioattive a scopo medico. Il Presidente della Regione in qualità di Prefetto,acquisito il preventivo parere dell'apposita commissione, rilascia il nulla osta per l'impiego di apparecchi contenenti sorgenti radioattive a scopo industriale di categoria B
 REVOCA DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA RILASCIATA AGLI ADDETTI DELLA POLIZIA LOCALE
La qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, conferita con decreto del Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie agli appartenenti ai corpi di Polizia Locale, deve essere revocata nei casi in cui: - l’agente cessi di esercitare le proprie funzioni per quiescenza, cambio mansione o altra motivazione; - l’agente venga trasferito per mobilità in un Comune diverso da quello per il quale era stata riconosciuta la qualifica; - sia accertato il venir meno dei requisiti di legge necessari per il rilascio della qualifica. La richiesta di revoca deve essere presentata dallo stesso Comune presso il quale operava l’agente al momento del riconoscimento della qualifica
 RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI DI CULTO CATTOLICO
L'ufficio riceve le domande di riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici (Parrocchie, Chiese, Seminari, Istituti religiosi, Società di vita apostolica, Associazioni pubbliche di fedeli, Fondazioni e Confraternite) aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e cura l'istruttoria delle relative pratiche. Il riconoscimento è concesso con Decreto del Ministro dell'Interno previa acquisizione del parere del Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie.
 RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI DI CULTO NON CATTOLICO
L'Ufficio riceve le domande di riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto non cattolico aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e cura l'istruttoria delle relative pratiche. Il riconoscimento è concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri. Per gli enti appartenenti a confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano il riconoscimento avviene con Decreto del Ministro dell'Interno.
 RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO
Le Associazioni, le Fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (prefettizio o regionale), istituito presso la Presidenza della Regione - Dipartimento Segreteria della Giunta. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con modalità e termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica. Nello stesso Registro sono annotate le variazioni degli organi direttivi o lo spostamento della sede legale. Gli enti che operano in ambito nazionale o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni devono chiedere l'iscrizione al Registro prefettizio (Registro regionale delle persone giuridiche private di rilevanza nazionale). Gli enti che operano in ambito regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione devono chiedere l'iscrizione al Registro regionale (Registro regionale delle persone giuridiche private di rilevanza regionale).
 RICONOSCIMENTO MUTAMENTO NEL FINE, DESTINAZIONE PATRIMONIO E MODO DI ESISTENZA DI ENTI DI CULTO ACATTOLICO RICONOSCIUTI
Il mutamento sostanziale di fine, di destinazione del patrimonio e del modo di esistenza di enti di culto acattolico riconosciuti acquista efficacia civile a seguito del riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.
 RICONOSCIMENTO MUTAMENTO SOSTANZIALE NEL FINE, DESTINAZIONE DEI BENI E MODO DI ESISTENZA DI ENTI DI CULTO CATTOLICO
Il mutamento sostanziale di fine, di destinazione di beni e del modo di esistenza di enti ecclesiastici riconosciuti acquista efficacia civile a seguito del riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato.
 RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO IN MATERIA ANAGRAFICA
I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in qualità di Prefetto, avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dai Sindaci dei Comuni della Regione: 1. diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente; 2. iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza; 3. rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori.
 RICORSI GERARCHICI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE
L'Ufficio cura l'istruttoria dei ricorsi gerarchici contro i provvedimenti del Questore di Aosta in materia di polizia amministrativa, la cui decisione è rimessa al Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie. I ricorsi gerarchici sono un rimedio di carattere giustiziale ammissibile nei confronti degli atti amministrativi non definitivi e proponibile sia per motivi di legittimità che di merito. La proposizione del ricorso in sede gerarchica non esclude la possibilità di impugnazione dell'atto anche davanti al T.A.R.
 RICORSI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.
Avverso i verbali di contestazione di violazione alle norme del codice della strada e avverso l'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste, l'interessato, purchè non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie.
 RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI E ALL'ESERCIZIO DELLA SCORTA TECNICA
Rilascio delle autorizzazioni per il transito di veicoli eccezionali e per il trasporto in condizioni di eccezionalità, sulle strade regionali e comunali della Valle d’'Aosta e sui tratti di strade statali la cui competenza è in capo alla Regione. Rilascio delle autorizzazioni all’'esercizio di scorta tecnica (funzione prefettizia).
 RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE
In assenza di pagamento nei termini stabiliti della sanzione prevista per la violazione contestata sono emessi i ruoli con i quali è posta in carico agli agenti, competenti in relazione al luogo di residenza del debitore, la riscossione coattiva degli importi dovuti. Questi ultimi notificano ai debitori la cartella di pagamento.
 SANZIONE ACCESSORIA DEL RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA
La patente di guida è ritirata dall'organo di polizia che accerta la violazione ed inviata al Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, nell'ipotesi di circolazione con patente scaduta di validità ovvero nell'ipotesi in cui un conducente, residente da oltre un anno in Italia, circoli munito di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo in corso di validità, oppure, residente da non oltre un anno in Italia, circoli con patente scaduta. Le patenti rilasciate senza limiti di validità da uno Stato appartenente all'Unione europea o dallo Spazio economico europeo sono ritirate ai cittadini residenti da oltre due anni in Italia.
 SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA DEI VEICOLI IN CONSEGUENZA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.
In tutte le ipotesi nelle quali il codice della strada prevede la sanzione accessoria della confisca del veicolo, l'organo di polizia che accerta la violazione lo pone sotto sequestro. Avverso il provvedimento di sequestro e il verbale di contestazione di violazione amministrativa è ammesso ricorso al Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie ex art. 203 c.d.s. Inoltre l'interessato, nell'ipotesi di circolazione in assenza di copertura assicurativa del veicolo, qualora non intenda contestare la fondatezza dell'accertamento, può richiedere la restituzione del veicolo all'organo di polizia che ha accertato la violazione. In detta fattispecie, in assenza di ricorso o di pagamento in misura ridotta della sanzione entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, il veicolo è confiscato. In caso di circolazione di un veicolo privo di immatricolazione, l'art. 93 c.d.s. prevede l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo. Qualora però il veicolo venga immatricolato prima che il provvedimento di confisca divenga definitivo, il veicolo può essere dissequestrato e restituito all'avente diritto.
 SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE O DELLA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA.
La violazione di norme di comportamento dettate dal codice della strada di particolare gravità o la commissione di determinati reati comporta l'applicazione da parte del Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida. La sospensione è altresì applicata nell'ipotesi in cui da una violazione alle norme del codice della strada derivi un incidente stradale con danno alle persone. Il provvedimento di sospensione è inoltre adottato su richiesta del questore, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, nell’ipotesi di ammonimento disposto quale misura di prevenzione delle condotte di violenza domestica. Il conducente, qualora abbia commesso una violazione che non costituisce ipotesi di reato e dalla quale non sia derivato un sinistro stradale, può presentare istanza intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e per non più di tre ore al giorno, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione di cui all’art. 33 della L. 104/1992. Qualora l’istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. Ai sensi dell’art. 120 C.d.S., inoltre, la patente di guida è revocata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi, nonché ai soggetti destinatari dei divieti di cui agli artt. 75, comma 1 lettera a) e 75 bis, comma 1, lettera f) del medesimo D.P.R. In tal caso, il destinatario del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi almeno tre anni e dopo aver ottenuto la riabilitazione.
 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, ANCHE NELLE ATTRIBUZIONI PREFETTIZIE.
Avverso i verbali di contestazione di violazioni amministrative l'interessato, purché non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione, se consentito, può presentare scritti difensivi e documenti al Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie. L'organo accertatore, anche in assenza di scritti difensivi, trasmette al Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, rapporto di mancato pagamento. Al termine dell'istruttoria, qualora sia ritenuto fondato l'accertamento, verrà emessa ordinanza-ingiunzione o, altrimenti, ordinanza motivata di archiviazione, ai sensi dell'art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689. Quando si è proceduto a sequestro, l’interessato, ai sensi dell’art. 19 della L. 24/11/1981, n. 689, può proporre opposizione al Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie. Anche prima della conclusione del procedimento amministrativo, il Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, può disporre la restituzione delle cose sequestrate, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ASSEGNI
Il Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie provvede in ordine alla contestazione delle violazioni amministrative relative all'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o in difetto di provvista. Il Presidente provvede, altresì, alla successiva irrogazione della sanzione pecuniaria ed all'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie previste dalla legge, mediante l'emissione di ordinanza. Qualora l'accertamento, anche a seguito di presentazione di scritti difensivi, non sia ritenuto fondato il Presidente provvede all'emissione dell'ordinanza di archiviazione.
 VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti. A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.). Il Prefetto (in Valle d’Aosta il Presidente della Regione nell’esercizio delle proprie funzioni prefettizie) cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti. Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).
 WHITE LIST CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e il D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2013 disciplinano l’istituzione, presso ogni Prefettura, dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a tale rischio (c.d. “White List”). Si tratta di un elenco di imprese nei confronti delle quali è stata preventivamente verificata la non soggezione al rischio di inquinamento mafioso ed al quale le Pubbliche Amministrazioni od Enti equiparati devono fare riferimento per le verifiche antimafia richieste dalla legge. Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012: c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri; i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. PREFETTURA COMPETENTE La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale. Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c.. Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione. Nella Regione Valle d’Aosta l’iscrizione nella c.d. “White list” è disposta dai competenti uffici della Questura, cui deve essere presentata la relativa domanda. PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE L'istanza potrà essere trasmessa all’Ufficio antimafia della Questura di Aosta, specificando nell'oggetto "Richiesta iscrizione in white List": • per posta elettronica certificata all'indirizzo: dipps104.00r0@pecps.poliziadistato.it • via fax al numero 0165/279453; • per posta ordinaria indirizzata a: Questura di Aosta Divisione polizia anticrimine-Ufficio antimafia C.so Battaglione Aosta n. 169-11100 Aosta (Ao).L'istanza deve inoltre essere trasmessa, per conoscenza, anche a: Presidenza della Regione - Struttura affari di prefettura - P.zza della Repubblica n. 15 - 11100 Aosta (AO) - MAIL: whitelist@regione.vda.it.Esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, la Divisione polizia anticrimine dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all’interessato. L’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione “Prefettura”. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte emergano condizioni ostative, la Questura rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all’interessato. L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Questura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO L'impresa comunica alla Questura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi. WHITE LIST E BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA. Dal 7 gennaio 2016 è pienamente operativa la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art. 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011 (Codice antimafia). Da ciò deriva che i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia devono ora acquisire la documentazione antimafia esclusivamente attraverso la consultazione di tale banca dati, fatta salva l’ipotesi dei rapporti contrattuali afferenti ai settori sensibili per i quali rimane in essere il sistema di consultazione preventiva delle White list, che costituisce la forma necessitata attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l’assenza di motivi ostativi ai fini antimafia. Ne consegue che le imprese che operano nei settori sensibili continuano ad avere l’onere di richiedere l’iscrizione nelle White list e che le Stazioni appaltanti, qualora debbano concludere un contratto in un settore sensibile, devono acquisire la documentazione antimafia solo attraverso la consultazione delle White list pubblicate sui siti delle Prefetture, verificando che l’impresa sia già iscritta (Elenco imprese iscritte nella White list). Qualora invece l’impresa interessata abbia presentato l’istanza di iscrizione (Elenco imprese richiedenti l’iscrizione nella White list) ma non abbia ancora ottenuto l’inserimento in tale elenco, la Stazione appaltante potrà comunque dare avvio all’iter contrattuale immettendo i dati dell’impresa nella Banca dati nazionale unica. Solo a seguito di tale inserimento decorreranno i termini di rilascio previsti dal Codice antimafia (art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011), maturati i quali la Stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione od approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione. In attuazione di tali disposizioni, nella sezione di questo sito dedicato alle White list (si veda il link sotto, alla voce "Collegamenti"), oltre all'elenco delle imprese già iscritte viene pubblicato anche l'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione, nel quale sarà annotato, se negativo, l'esito della richiesta.