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  • 02/08/2019 - 12:15 - Ricadute sull’Amministrazione regionale del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

02/08/2019 - 12:15 - Ricadute sull’Amministrazione regionale del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

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L’Amministrazione regionale comunica che, a seguito della entrata in vigore del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, sono state introdotte le seguenti tre principali novità:

1. Pensione quota 100
Una misura sperimentale per il triennio 2019-2021 che permette al personale che abbia maturato i 62 anni di età anagrafica, unitamente ai 38 anni di anzianità contributiva di poter accedere alla pensione anticipata.
Coloro che hanno maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019, invece, coloro che maturano i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

2. Riduzione dell’anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato
I requisiti richiesti per la pensione anticipata rimangono i medesimi del 2018 e non subiscono l’adeguamento alla speranza di vita disposto con decreto del 5.12.2017 (43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne).
Pertanto, i requisiti richiesti restano di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica.
Tuttavia, il decreto introduce una finestra di tre mesi tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza del trattamento pensionistico.
La misura coinvolge anche i c.d. lavoratori precoci per i quali il requisito di anzianità contributiva rimane lo stesso del 2018 (41 anni) al quale si aggiungono tre mesi tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza del trattamento pensionistico.

3. Proroga dell’opzione donna
Riguarda solo le dipendenti nate entro il 31.12.1960 e che entro il 31.12.2018 abbiano maturato 35 anni di anzianità contributiva.
L’importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo, che rispetto a quello retributivo/misto implica una decurtazione sull’assegno, nonché una finestra di 12 mesi fra la maturazione del requisito e la decorrenza della pensione.

In data 29.11.2019 è stata emanata la circolare n.11 dall’INPS, attualmente all’esame dell’ufficio previdenza al fine di dare attuazione a quanto previsto nel Decreto-Legge.

Premesso che l’adesione ai benefici quota 100 e l’opzione donna sono su base volontaria, per il 2019 la situazione che si prospetta è la seguente:

w 37 unità collocate a riposo d’ufficio sulla base delle regole esistenti (di cui 5 Dirigenti);

w 22 unità che verranno collocate a riposo per effetto della riduzione dell’anzianità contributiva (di cui 1 Dirigente);

w 41 unità, eventuali, su base volontaria, che potranno aderire a quota 100 avendo maturato i requisiti necessari entro il 31.12.2018 (di cui 9 Dirigenti);

w 105 unità, eventuali, su base volontaria, che potranno usufruire dell’opzione donna avendo maturato i requisiti necessari entro il 31.12.2018 (di cui 2 Dirigenti).

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora tutti i dipendenti interessati intendano usufruire dei benefici, circa il 6,5 per cento del personale in essere al 31.12.2018 potrebbe anticipare la data di uscita dal lavoro.

0123
sb

Fonte: Presidenza della Regione– Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta



       

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