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  • 07/18/2019 - 12:41 - Norme di contenimento dei rischi alla salute derivanti dall’uso di trattamenti fitosanitari

07/18/2019 - 12:41 - Norme di contenimento dei rischi alla salute derivanti dall’uso di trattamenti fitosanitari

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L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta ricorda agli agricoltori che sulle colture agrarie ubicate in prossimità di zone frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili è vietato l’uso, per una fascia di larghezza di 30 metri dal confine, di prodotti fitosanitari che riportino in etichetta le frasi di rischio indicate nel Piano di Azione nazionale sull’uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN) approvato con DM 22 gennaio 2014. Tale distanza può essere ridotta a 10 metri se vengono adottate le misure antideriva elencate nella DGR n. 342/2017. È inoltre obbligatoria l’apposizione di cartelli triangolari di pericolo con la scritta “Attenzione zona trattata con prodotti fitosanitari” sui bordi dei campi che si trovano a meno di 10 metri dalle aree frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili. Tale obbligo parte dal momento dell’esecuzione del trattamento fino allo scadere del tempo di rientro indicato sull’etichetta del prodotto usato.
Nelle aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell’infanzia, centri diurni per l’infanzia nonché parchi gioco per l’infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura, l’uso di fitofarmaci è consentito esclusivamente al di fuori dell’orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso preferibilmente tra le ore 19 e le ore 7.

Nel caso di trattamenti in aree agricole che si trovino a meno dei 10 metri di distanza da civili abitazioni, vige l’obbligo di avviso preventivo degli abitanti dell’esecuzione di ogni trattamento anche con l’apposizione, con un anticipo di almeno 24 ore, di cartelli chiaramente leggibili.
Per quanto riguarda i trattamenti effettuati in aree extra-agricole frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili (es. strade, marciapiedi, cimiteri, ecc.), oltre alle limitazioni e ai divieti previsti dal PAN vige l’obbligo di delimitazione e circoscrizione dell’area trattata per limitarne l’accesso fino alle scadere del tempo di rientro, di apposizione di apposita cartellonistica informativa alla popolazione e di notifica preventiva dell’esecuzione del trattamento al dipartimento di prevenzione dell’AUSL VdA e all’ARPA VdA.
Si precisa, infine, che la distribuzione di prodotti fitosanitari va effettuata sempre in condizioni tali da non comportare deriva (assenza di vento) e che l’operatore deve assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell’area trattata e, all’occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio servizi fitosanitari località La Maladière – Rue de la Maladière n. 39, Saint-Christophe – ispettori fitosanitari: Rita Bonfanti, tel. 0165.275405 e Fernando Carcereri 0165.275272 – Segreteria 0165.275401



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Fonte : Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali – Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta



       

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